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22/05/2014 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Tenacta Group s.p.a. - 22 maggio 2014 > Trattamento di dati personali finalizzati ad effettuare una comunicazione promozionale

Con provvedimento in data 22 maggio 2014 ( Registro dei provvedimenti n. 264 del 22 maggio 2014) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti di Tenacta Group s.p.a., con sede in Azzano San Paolo (Bg), via Piemonte n. 5/11, P.I.: 02734150168, in persona del legale rappresentante, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, commi 2-bis e quater del Codice indicata in motivazione;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte della segnalazione inviata dal sig. Francesco Guaraldi, che lamentava la ricezione di una chiamata telefonica indesiderata di natura promozionale effettuata in data 13 giugno 2011 da Tenacta Group s.p.a., con sede in Azzano San Paolo (Bg), via Piemonte n. 5/11, P.I.: 02734150168, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l´Ufficio ha richiesto elementi alla predetta società;

VISTO il provvedimento del Garante n. 76 del 23 febbraio 2012 attraverso il quale è stato accertato che la citata società ha effettuato un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di una comunicazione telefonica a contenuto promozionale al numero di utenza telefonica fissa del segnalante, in violazione del diritto di opposizione del contraente iscritto al registro pubblico di cui all´articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

VISTO il verbale n. 10313/74991 del 19 aprile 2012 (che qui deve intendersi integralmente richiamato) con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, commi 2-bis e quater del Codice, in relazione all´art. 130, comma 3-bis, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato17 maggio 2012 e inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, osservando come "(…) il telemarketing non rappresenta in alcun modo una pratica adottata sistematicamente dalla nostra società (…)", ha evidenziato l´assenza di lesività della condotta contestata, atteso che "La telefonata (nei confronti del segnalante) non ha avuto natura segnatamente commerciale, in quanto era finalizzata solo ad offrire la possibilità, se il signor Guaraldi avesse accettato, di offrirgli gratuitamente un caffè preparato con il nostro prodotto, senza quindi vendergli nulla direttamente tramite il telefono". Ha rilevato, altresì, come "(…) la segnalazione cui si riferisce la sanzione (…), risale al 13 giugno 2011 e la contestazione è intervenuta il 19 aprile 2012, quindi ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall´art. 14, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689 per effettuare la contestazione";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Si rilevava infatti come, diversamente da quanto ritenuto, la comunicazione telefonica effettuata dalla società debba ritenersi di natura intrinsecamente commerciale poiché volta a promuovere un prodotto destinato alla vendita. Inoltre, non può essere condiviso quanto argomentato circa il mancato rispetto dei termini previsti dall´art. 14 della legge n. 689/1981, atteso che il dies a quo per la notificazione della contestazione va correttamente individuato nella data di accertamento della violazione e questa deve intendersi non come il momento in cui si è verificato il fatto nella sua materialità, ma come la data in cui sono stati acquisiti e valutati dall´organo accertatore tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell´individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo (ex multis Cass. Civ. 12830/06). Nel caso in esame la violazione, così come riportato analiticamente nel verbale di contestazione, è stata accertata con la nota di riscontro del 25 gennaio 2012, inviata dalla società al Garante e la notificazione della contestazione è avvenuta ritualmente, entro 90 giorni da tale data, ovvero in data 19 aprile 2012;

RILEVATO la società, operando in qualità di titolare ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, ha svolto trattamenti di dati personali (così come qualificati dall´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice, finalizzati all´effettuazione di una comunicazione promozionale al numero di utenza telefonica fissa del segnalante, iscritto al registro pubblico delle opposizioni di cui all´articolo 130, comma 3-bis, del Codice;

VISTO l´art. 162, commi 2-bis e quater del Codice, che puniscono la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 130, comma 3-bis, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, commi 2-bis e quater deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Tenacta Group s.p.a., con sede in Azzano San Paolo (Bg), via Piemonte n. 5/11, P.I.: 02734150168, in persona del legale rappresentante, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, commi 2-bis e quater del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

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