EntiOnLine
Categorie
indietro
09/10/2014 Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Lamezia Terme - 9 ottobre 2014 > Trattamento di dati anagrafici e personali accessibili sul sito web dell'Ente

Con provvediemnto in data 9 ottobre 2014 (Registro dei provvedimenti n. 450 del 9 ottobre 2014) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione al Comune di Lamezia Terme, con sede in Lamezia Terme (CZ), Via sen. A. Perugini P. I. 00301390795 di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

Continua a leggere

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione n. 18951/75951 del 19/7/2012, con cui è stata contestata al Comune di Lamezia Terme, con sede in Lamezia Terme (CZ), Via sen. A. Perugini C.F.: 00301390795 nella persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 19, comma 3, con riferimento alla diffusione di dati personali sul sito del Comune, in assenza di idonei presupposti legislativi;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VALUTATI gli scritti difensivi;

RILEVATO che le argomentazioni difensive prodotte dal Comune, peraltro già rappresentate anche nell´ambito dell´istruttoria, non consentono di superare i rilievi alla base della contestazione, anche alla luce di casi analoghi definiti dall´Autorità con le ordinanze ingiunzione n. 283 del 5 giugno 2014 (in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 3280919) e n. 284 del 25 giugno 2014 (in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 3281922), e che, pertanto, il Comune di Lamezia Terme ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella pubblicazione sul sito web dell´Ente di dati (anagrafici, codice fiscale e codice IBAN) di diversi interessati in assenza di idonei presupposti normativi in violazione dell´art. 19, comma 3 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

al Comune di Lamezia Terme, con sede in Lamezia Terme (CZ), Via sen. A. Perugini P. I. 00301390795 di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Banca dati