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15/03/2018 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Masullo Theti - 15 marzo 2018 > Trattamento di dati personali in violazione del Provvedimento in materia di videosorveglianza

Con provvedimento in data 15 marzo 2018 (Registro dei provvedimenti n. 157 del 15 marzo 2018) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti dell' Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Masullo Theti, con sede legale in Nola (NA) Via Mario De Sena n. 215 C.F. 92018420635, in persona del titolare, di pagare la somma complessiva di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-ter del Codice come indicato in motivazione;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza (di seguito denominato “Nucleo”), in esecuzione della richiesta di informazioni nr. 33821 del 10 novembre 2016, formulata da questa Autorità ai sensi dell’art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato “Codice”), ha svolto presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Masullo Theti (di seguito denominato “Istituto”), con sede legale in Nola (NA) Via Mario De Sena n. 215 C.F. 92018420635, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 15 febbraio 2017 tesi ad acquisire, a seguito di una segnalazione concernente il sistema di videosorveglianza installato nel plesso scolastico, ogni utile informazione e documento per consentire una compiuta verifica di quanto previsto dal Codice e dal Provvedimento adottato dal Garante in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, e in www.gpdp.it). Durante tali accertamenti la parte ha dichiarato che alla fine del 2015, per finalità di tutela del patrimonio scolastico e dei dipendenti tutti contro furti, rapine, atti vandalici e danni in genere, si è ritenuto di dover procedere “all’installazione di un secondo sistema di videosorveglianza situato all’interno dell’istituto e composto da n. 45 telecamere, n. 3 monitor e n. 3 DVR di registrazione delle immagini. (…) In data 21 novembre 2016 la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) ha provveduto ad effettuare un accertamento ispettivo nei confronti dell’istituto, constatando la presenza dei due sistemi di videosorveglianza attivi e funzionanti anche durante l’orario scolastico e ha redatto i relativi atti di accertamento e contestazione” (pag. 2). La parte ha dichiarato, altresì, che a seguito delle prescrizioni impartite dai funzionari della DTL ha provveduto a disattivare l’impianto interno in questione e che in data 28 gennaio 2017 ha proceduto alla totale disinstallazione dell’impianto di videosorveglianza ad esclusione delle 15 telecamere esterne facenti parte dell’impianto preesistente, come verificato dalla DTL con verbale del 13 febbraio 2017. Con nota del 13 marzo 2017, a scioglimento delle riserve espresse durante le operazioni compiute del 15 febbraio 2017, la parte ha comunicato al Nucleo di aver disinstallato anche l’impianto di videosorveglianza esterno;

VISTA la nota del 28 marzo 2017 con cui il Nucleo ha informato l’Autorità che “nel corso delle attività di servizio si è appreso che nei confronti dell’Istituto in oggetto, la DTL di Napoli ha avviato nell’anno 2016 un’attività ispettiva, nel corso della quale sono emersi profili di interesse in relazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza presso il citato Istituto, che sono stati portati all’attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola; la DTL ha comunicato altresì che le telecamere interne sono risultate attive e funzionanti anche durante l’orario scolastico” e che, quindi, era in procinto di chiedere specifica autorizzazione all’AG procedente, al fine di provvedere alla specifica contestazione amministrativa nei confronti dell’Istituto, in relazione alla violazione del punto 4.3 del Provvedimento Generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010;

VISTA la nota del 29 marzo 2017 con cui il Nucleo ha chiesto ed ottenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola il “nulla osta” all’utilizzo ai fini amministrativi dei dati e degli elementi acquisiti in sede di indagine di p.g. dalla DTL di Napoli, per poter consentire al Nucleo di procedere alla contestazione amministrativa nei confronti dell’Istituto medesimo;

VISTO il verbale nr. 29/2017 del 19 aprile 2017, che qui si intende integralmente richiamato, con cui il Nucleo, nel premettere di aver acquisito idoneo “nulla osta” per l’utilizzo degli elementi acquisiti nell’ambito del procedimento penale n. 9912/16 R.G.N.R., originato a seguito dell’attività ispettiva avvenuta il 21 novembre 2016 presso il citato Istituto della DTL di Napoli in relazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza suddetto, ha contestato all’Istituto la violazione amministrativa prevista dall’art. 162 comma 2-ter del Codice in relazione all’inosservanza del provvedimento di prescrizione di misure necessarie di cui all’art. 154 comma 1 lett. c) del Codice (in particolare, a quanto prescritto al punto 4.3.1. del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza citato), informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 18 maggio 2017, presentato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha lamentato che la contestazione della violazione suddetta è stata effettuata “ancorché alla data del 15 febbraio 2017 – quando si è svolta la verifica ispettiva – l’impianto di videosorveglianza fosse stato già quasi completamente disinstallato, avendo proceduto il Dirigente Scolastico alla rimozione certificata delle 45 videocamere interne in data 28 gennaio 2017” (pag. 3). Inoltre, nel quantificare in euro 180.000,00 la sanzione amministrativa in esame, in quanto “ancorché non specificato nell’atto, tale importo si desume dalla menzionata facoltà dell’Istituto di procedere al pagamento in misura ridotta, nei termini previsti, di una somma di Euro 60.000,00, pari al alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (Euro 180.000,00)”, ha ritenuto la proposta di irrogazione di tale somma “esorbitante e non giustificata in rapporto agli stessi criteri di determinazione contenuti sia nella l. 689/1981 sia nel Codice della privacy, con particolare riferimento a quelli commisurati alla gravità del fatto contestato” (pag. 4). Inoltre, la parte ha chiesto l’applicazione nella vicenda in esame dell’art. 164-bis del Codice concernente “casi di minore gravità” a motivo delle ragioni di sicurezza per cui era stato installato l’impianto di videosorveglianza in esame (a seguito di un grave episodio accaduto ad uno studente durante l’orario scolastico nel 2015), della collocazione delle telecamere e delle caratteristiche tecniche dello stesso impianto poi disattivato. Nella medesima ottica di necessaria valutazione della gravità, la parte ha richiamato, infine, i casi previsti l’art. 11, comma 1, lett. d), del Regolamento del Garante n. 1/2007 (doc. web n. 1477480);

RITENUTO che le argomentazioni addotte nello scritto difensivo non consentono di escludere la responsabilità della parte in ordine a quanto contestato, si rileva quanto segue.

- La circostanza che l’impianto in esame fosse stato disinstallato già alla data della verifica ispettiva del 15 febbraio 2017 non inficia comunque la contestazione del 19 aprile 2017. Infatti, se pur l’impianto in esame era stato verificato con accertamento ispettivo della DTL del novembre 2016, deve rilevarsi che il termine di 90 giorni per notificare gli estremi della violazione è decorso dalla data del “nulla osta” della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola del 29 marzo 2017, in applicazione dell’art. 14, comma 3, legge n. 689/1981, secondo cui “qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali” il termine per notificare agli interessati gli estremi della violazione “decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa” ( Cass. civ. n. 27096 del 15/11/2017). La disinstallazione dell’impianto in esame rileva comunque favorevolmente in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria;

- con riguardo alla quantificazione in euro 180.000,00 della sanzione amministrativa in esame, la parte ha erroneamente applicato il massimo edittale di cui all’art. 162 comma 2-ter, senza tenere in considerazione che la sanzione in questione non era stata ancora determinata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981. Con il verbale di contestazione suddetto, infatti, dopo esser stata individuata la condotta illecita e la relativa norma sanzionatoria (con i relativi importi minimo e massimo), il Nucleo ha informato la parte che era ammesso il pagamento in misura ridotta stabilito, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, in misura del doppio del minimo edittale previsto per la sanzione medesima (nella fattispecie, in euro 60.000,00). Pertanto, non si comprende come la parte abbia desunto il pagamento di una somma diversa e maggiore rispetto a quella chiaramente indicata nel suddetto verbale di contestazione. Considerato che dal rapporto predisposto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981 non risulta che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta per la violazione contestata, il procedimento sanzionatorio è proseguito fino alla sua definizione con la presente ordinanza in cui, ai fini dell'applicazione della sanzione, si terrà conto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che il Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 disciplina in maniera puntuale le modalità di raccolta, registrazione e conservazione delle immagini acquisite per il tramite dei sistemi di videosorveglianza. Il rischio rappresentato da uno scorretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza consiste, infatti, nell’ingerenza ingiustificata nella vita delle persone con conseguente violazione dei diritti e delle libertà fondamentali e, pertanto, l'installazione di tali sistemi deve avvenire in conformità alle prescrizioni normative nazionali e sovranazionali in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto delle altre disposizioni dell'ordinamento (cfr. Trib. Milano del 15/06/2017 n. 6684, con cui si è rigettata l’opposizione presentata avverso l’ordinanza ingiunzione del Garante n. 80 del 25/2/2016);

RILEVATO, pertanto, che l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometra Masullo Theti, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Codice, ha effettuato un trattamento di dati personali in violazione del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (punto 4.3.1.), rendendosi responsabile della violazione amministrativa di cui all’art. 162 comma 2-ter del Codice;

VISTO l’art. 162 comma 2-ter del Codice che punisce l’inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie, adottati ai sensi dell’art. 154 comma 1 lett. c) del Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO che, nel caso in argomento, può trovare applicazione la diminuente di cui all’art. 164-bis, comma 1, del Codice, che prevede l’applicazione dei limiti minimo e massimo edittali della sanzione nella misura pari a due quinti, nei casi di minore gravità;

CONSIDERATO che occorre tener conto, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore (art. 11 della legge n. 689/1981);

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, deve considerarsi positivamente la circostanza che l’Istituto abbia disattivato il sistema di videosorveglianza in esame;

c) circa la personalità dell’autore della violazione, la parte non è stata destinataria di precedenti procedimenti sanzionatori;

d) in merito alle condizioni economiche dell’agente, al fine di commisurare l’importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore, non si ravvisano elementi specifici, trattandosi di soggetto pubblico;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione di cui all’art. 162 comma 2-ter del Codice in combinato disposto con l’art. 164-bis, comma 1, del Codice medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

all’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Masullo Theti, con sede legale in Nola (NA) Via Mario De Sena n. 215 C.F. 92018420635, in persona del titolare, di pagare la somma complessiva di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-ter del Codice come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Istituto di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

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