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30/04/2019 Previdenza e assistenza sociale: controlli sulle prestazioni previdenziali e assistenziali

Controlli sulle prestazioni previdenziali e assistenziali

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Il Garante si è espresso favorevolmente sulla modifica del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Inps, volta ad integrare, in particolare, l’all. n. 1, denominato “Prestazioni pensionistiche di natura previdenziale ed assistenziale - Gestione conto assicurato/pensionato”. L’aggiornamento del predetto regolamento ha consentito all’Istituto di semplificare, nel rispetto del Codice, i controlli sulle prestazioni previdenziali e assistenziali, acquisendo in via telematica i dati e le informazioni personali che altre amministrazioni detengono per obblighi istituzionali, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali e contributive, nonché accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito.

Sulla base di tale modifica normativa, l’Istituto ha quindi previsto di stipulare una convenzione con il Ministero della salute al fine acquisire, nel rispetto del principio di indispensabilità con le misure di sicurezza adeguate, attraverso le Schede di dimissione ospedaliera (flusso Sdo), i soli dati necessari a rilevare eventuali periodi di ricovero continuativo di durata superiore a 29 giorni, nell’anno solare di riferimento, riferibili ai titolari di indennità di accompagnamento, di indennità di frequenza e di assegno sociale e di assegno sociale sostitutivo di invalidità civile al fine di verificare la misura di tali prestazioni che deve essere ridotta in caso di ricoveri con rette a carico di enti pubblici.

Tali verifiche vengono svolte nei confronti di coloro che non presentano all’Inps la prevista dichiarazione di responsabilità, nonché nei confronti di un campione di soggetti che presentano la richiesta dichiarazione o certificazione, ai fini del controllo di veridicità delle stesse, per l’eventuale attivazione dei recuperi di cui all’art. 1, commi 252 e 253, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018

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