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30/04/2019 Invio di materiale propagandistico: opuscolo di propaganda per referendum costituzionale

Referendum e invio di materiale propagandistico

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Nel corso dell’anno sono state concluse numerose istruttorie, avviate nel 2017 a seguito delle segnalazioni pervenute in occasione della campagna per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, riguardanti l’invio di materiale informativo, sia per posta che a mezzo e-mail, a cittadini residenti in Italia e all’estero, da parte dei diversi soggetti (comitati referendari e partiti).

Una delle segnalazioni pervenute ha riguardato la ricezione di un opuscolo di propaganda per il referendum, riportante la firma del presidente di una regione. Il predetto materiale informativo riportava, quale riferimento al quale rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti, l’indirizzo web relativo a un sito istituzionale facente capo alla regione. L’istruttoria ha consentito di accertare che, sebbene il sito web indicato fosse senz’altro riferibile alla regione – si trattava di un sito informativo dedicato alla divulgazione dell’azione amministrativa e all’attuazione del programma politico del presidente e della giunta regionale, i trattamenti di dati personali relativi alla campagna di comunicazione per il referendum non erano stati effettuati con l’impiego di risorse umane o strumentali facenti capo all’ente pubblico. La campagna comunicativa in questione era stata, infatti, gestita direttamente dalla sede territoriale del partito, cui faceva riferimento il comitato referendario, che aveva curato sia la predisposizione del materiale informativo, sia l’acquisizione e il successivo trattamento dei dati personali necessari per l’invio degli opuscoli agli elettori.

All’esito degli accertamenti, che hanno individuato la titolarità del trattamento in capo alla sede territoriale del partito, sono emerse violazioni del provvedimento in materia di trattamento di dati personali presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale, adottato dal Garante il 6 marzo 2014, n. 107 (doc. web n. 3013267). In particolare, non è stata rispettata, ai fini dell’esonero dall’informativa, la condizione che richiede che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l’interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice” (punto 5.1, provv. cit.). L’opuscolo oggetto della segnalazione, infatti, non riportava alcun recapito del titolare, e l’Ufficio non ha ritenuto a tal fine idoneo il riferimento al sito web della regione e il logo relativo al comitato nazionale promotore della campagna nota 18 aprile 2018). Quale effetto della riscontrata violazione è stato avviato un procedimento sanzionatorio, definito con provvedimento 25 ottobre 2018, n. 474 (doc. web n. 9090257).

Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018

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