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03/04/2020 GDPR-DPO ENTIONLINE: in caso di attivazione della video-sorveglianza, quale dicitura deve essere inserita nella cartellonistica?

Qual è l'esatta dicitura da inserire nella cartellonistica dedicata all'assolvimento degli adempimenti di informativa degli interessati in materia di videosorveglianza sul territorio per ragioni di sicurezza urbana?
In particolare, qual è la la base giuridica da riportare nella cartellonistica?

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La materia della video sorveglianza è quanto mai delicata e non sempre vi è stata molta chiarezza, soprattutto con riferimento all'attività di polizia locale.

Sul punto, i riferimenti più aggiornati, sono rappresentanti dalle Linee Guida n. 3/2019 della EDPB (European Data Protection Board), tuttora consultabili in inglese, ed edite nel luglio 2019, nonché dall'entrata in vigore della Direttiva 680/2010 con il D.Lgs 51/2018.

E' necessario comunque distinguere le ipotesi di utilizzo della videosoerveglianza in caso di "polizia amministrativa" dalle ipotesi di utilizzo per prevenzione dei reati in applicazione della Direttiva 680/2016.

A) le attività di "pubblica sicurezza" ricorrono in caso attività particolari di ordine pubblico e sicurezza (ad esempio nel caso di collegamento interforze di un impianto comunale con la banca dati dei veicoli rubati del ministero dell’interno, come evidenziato dal Garante con il parere del 6 giugno 2018).

La fonte normativa è da individuarsi nell'art. 6 comma 7 DL 23 febbraio 2009 n. 11 che dispone che "Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico".

Ciò premesso, con riferimento alla sicurezza urbana, questa è da intendersi, secondo le recenti indicazioni della Consulta, Corte costituzionale, 24 giugno 2010, n. 226, “come tutela della sicurezza pubblica, intesa come attivita' di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa. Pertanto il trattamento potra' essere effettuato solo da agenti di polizia locale che abbiano la qualifica di agente di pubblica sicurezza”.

Questo è pertanto l'ambito di applicazione della sicurezza urbana disciplinata dalla Direttiva 680/2010.

Inoltre, in questo caso, l'attività deve essere prima valutata nel rispetto della circolare del Viminale del 7 febbraio 2012, per cui il trattamento dei dati personali “effettuato tramite il predetto sistema di videoripresa, in quanto finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati, rientra nella previsione di cui all’art. 53, comma 1, del codice".

Questo articolo, ora specificamente abrogato dal d.lgs 51/2018, di fatto sposta la disciplina dell’impianto di videosorveglianza dal GDPR alla direttiva speciale semplificata per le attivita' di indagine e di polizia alle condizioni sopra descritte. In questo caso la cartellonsitica, se questa è la finalità, può fare riferimento a ragioni di sicurezza urbana ai sensi della Direttiva 680/2016 e del D.Lgs 51/2018.

B) Fuori da questi casi, soccorrono le citate linee guida Linee Guida n. 3/2019.

Le linee guida sottolineano che la legittimità nel trattamento dei dati è riconducibile sostanzialmente, a due ipotesi, quelle dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Gdpr, perseguimento di un pubblico interesse, o la lettrea f) tutela di un pubblico interesse.

Con riferimento alla lettera f, la videosorveglianza è legittima se necessaria per conseguire lo scopo di un legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento o da un terzo, a meno che tali interessi non siano prevalenti rispetto agli interessi dell’interessato o ai suoi diritti e libertà fondamentali.

Gli interessi legittimi perseguiti dal titolare del trattamento o da un terzo possono essere interessi legali, economici o di altra natura. Tuttavia, è possibile procedere con tale base giuridica a condizione che il legittimo interesse del titolare (es. sicurezza dei beni del Comune) prevalga sugli interessi, i diritti e le libertà delle persone interessate (es. lavoratori dipendenti del Comune).

Ciò che rileva il Board, è che il legittimo interesse deve esistere realmente e, quindi, non deve essere fittizio o speculativo. È necessario rifarsi a situazioni di pericolo reale (es. furti o incidenti gravi verificatisi in passato) prima di iniziare il trattamento dei dati.

Il Comitato suggerisce che, in virtù del “principio di responsabilizzazione” ai sensi dell’art. 5.2 del GDPR, i titolari del trattamento documentino gli incidenti rilevanti (data, modalità, perdite finanziarie) ed i supposti reati, se esistenti. Tale documentazione può costituire una prova evidente dell’esistenza di un legittimo interesse (nonché tutelerebbe il titolare del trattamento in ottica di responsabilizzazione).

Com riferimento alla lett. e) che è più pregnante per la P.A. le linee guida sono più laconiche, ribadendo che il trattamento è legittimo se effettuato per un interesse pubblico. In sostanza l'attività di video sorveglianza deve restare nell'ambito delle funzioni demandate all'ente locale. Si pensi al controllo dell'ambiente per il posizionamento delle telecamere in luoghi in cui avvengono abbandoni di rifiuti. O ancora utilizzo delle telecamere dei sistemi di rilevazione di violazione al codice della strada.

In questi casi, l'informativa deve riportare il riferimento al GDPR art. 6 comma 1 lett. e) possibilmente specificando il pubblico interesse tutelato (tutela ambientale, tutela dei beni pubblici o della sicurezza stradale ecc.).

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