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27/03/2020 GDPR-DPO ENTIONLINE: APP per il fotoritocco e consenso

È corretto che una applicazione mobile per il fotoritocco non possa essere utilizzata se non si acconsente alla localizzazione e all' utilizzo dei dati per finalità di pubblicità comportamentale?

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Il quesito si riferisce all'esempio trattato dalle Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679-WP 259 rev. 01, adottate da ultimo il 10 aprile 2018.

Sul punto, le Linee guida evidenziano che nè la geolocalizzazione nè pubblicità comportamentale online sono necessarie per la prestazione del servizio di fotoritocco e vanno oltre la fornitura del servizio principale. Poiché gli utenti non possono utilizzare l'applicazione senza acconsentire a tale finalità, il consenso non può essere considerato liberamente espresso.

Come testualemnte indicato dalle citate Linee guida:

  • l’elemento della manifestazione di volonta' “libera” implica che l’interessato abbia una scelta effettiva e il controllo sui propri dati. Come regola generale, il regolamento stabilisce che se l’interessato non dispone di una scelta effettiva, si sente obbligato ad acconsentire o subira' conseguenze negative se non acconsente, il consenso non sara' valido. Se il consenso è parte non negoziabile le delle condizioni generali di contratto/servizio, si presume che non sia stato prestato liberamente. Di conseguenza, il consenso non sara' considerato libero. Il regolamento generale sulla protezione dei dati ha preso in considerazione anche la nozione di squilibrio tra il titolare del trattamento e l’interessato.
  • nel valutare se il consenso sia stato prestato liberamente, si deve anche tener conto dell’eventualita' che il consenso sia collegato all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio come descritto all’articolo 7, paragrafo 4. L’articolo 7, paragrafo 4, contenendo l’inciso “tra le altre”, non esaustivo e puo' quindi comprendere altre eventualita'. In termini generali, qualsiasi azione di pressione o influenza inappropriata sull'interessato ( che si può manifestare in svariati modi) che impedisca a quest’ultimo di esercitare il suo libero arbitrio, rende il consenso invalido.

Fonte: Autorità Garante-Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679-WP 259 rev. 01, adottate da ultimo il 10 aprile 2018

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