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31/12/2015 La pubblicita' e trasparenza dei dati dei lavoratori
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Garante per la protezione dei dati personali - Relazione 2015

La protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico e privato

In più occasioni il Garante è stato chiamato a pronunciarsi sulla pubblicazione online sui siti istituzionali degli enti pubblici ovvero nell’ambito delle sezioni dedicate all’albo pretorio, di dati, atti o provvedimenti contenenti dati personali riferiti a lavoratori − gia' oggetto di precedenti pronunce e da ultimo con le citate Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalita' di pubblicita' e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati − accertando in molti casi l’illiceita' del trattamento per violazione della disciplina di settore (ad es., con riguardo alla mancata osservanza dei termini massimi di pubblicazione) ovvero per mancata osservanza del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati rispetto alle spesso invocate finalita' di adempimento agli obblighi dettati in materia di pubblicita' e trasparenza degli atti amministrativi.

In particolare, a fronte della lamentata pubblicazione di una delibera sul sito web di una Regione, che conteneva valutazioni sulla professionalita' e sul contegno di un dipendente e con la quale si disponeva il trasferimento ad altro ufficio, è stata riscontrata l’illiceita' della diffusione di tale atto in assenza di idonea base normativa, non potendo a tal fine essere invocata la specifica previsione concernente l’arco temporale quinquennale di permanenza sul web stabilito dalla disciplina in materia di trasparenza (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 33/2013), stante la mancata previsione dell’obbligo di pubblicazione di tale tipologia di atti tra le ipotesi puntualmente elencate dal legislatore nel capo II del citato decreto o in altra specifica norma in materia di trasparenza. Queste norme – ha ricordato il Garante – prevedono obblighi di pubblicazione nella apposita sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” di informazioni “concernenti l’organizzazione e l’attivita' delle pubbliche amministrazioni” per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (artt. 1, comma 1 e 2, comma 2, d.lgs. n. 33/2013) e vanno mantenute distinte, anche sotto il profilo del diverso regime giuridico applicabile, dalle specifiche disposizioni di settore che regolano altri obblighi di pubblicita' degli atti amministrativi per finalita' diverse dalla trasparenza (cfr. introduzione, parte I, punto I e parte II, Linee guida cit.). Nel ricordare che l’adempimento ad un obbligo di pubblicazione online di informazioni e documenti contenenti dati personali deve avvenire in ogni caso nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonchè della dignita' dell’interessato (art. 2 del Codice), l’illiceita' della diffusione è stata altresì rilevata anche alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), atteso che la delibera riportava le valutazioni in merito all’operato del dipendente nell’esecuzione della propria prestazione lavorativa e le specifiche ragioni poste a fondamento del trasferimento ad altro ufficio (provv. 26 marzo 2015, n. 182, doc. web n. 3882453).

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