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Il Garante della Privacy, in data 1 dicembre 2025, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale (link: https://www.gpdp.it/temi/lavoro/concorsi-pubblici) delle FAQ dedicate in materia di trattamento di dati personali dei partecipanti alle procedure concorsuali per finalità di pubblicità e trasparenza, alla luce delle recenti disposizioni normative.
L’esigenza di tale pubblicazione è stata dettata dallo stratificarsi di norme su tale materia e, in particolare, dall’obbligo dell’utilizzo, da parte delle amministrazioni pubbliche, del Portale unico del reclutamento istituito dall’art. 35-ter del d.lgs. 165/2001 (Portale INPA: https://www.inpa.gov.it/). L’esigenza è poi stata ulteriormente accentuata dalla recente riforma della pubblica amministrazione, che ha interessato anche la materia della pubblicità delle procedure concorsuali (d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con l. 9 maggio 2025, n. 69).
Pertanto, il Garante della Privacy ha condiviso le FAQ, nel corso di interlocuzioni informali, con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Vediamo le principali di immediata applicazione e interesse, fermo il rinvio alle FAQ utilizzando il link sopra indicato:
Quali dati personali devono essere oggetto di pubblicazione online nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive?
In ossequio agli obblighi di pubblicità legale delle graduatorie di concorsi e di prove selettive, anche ai fini della decorrenza del termine per l’impugnativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti a pubblicare online le graduatorie finali, recanti i dati personali dei soli partecipanti risultati vincitori, da aggiornarsi solo in caso di eventuale scorrimento della graduatoria.
In tale quadro e nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali, le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati devono pubblicare il nome e il cognome dei vincitori, oltre eventualmente alla data di nascita in caso di omonimia, nonché la posizione in graduatoria.
Possono essere pubblicate online la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando?
No. In base al quadro normativo vigente, tali graduatorie non sono oggetto di pubblicazione online ma sono messe a disposizione dei soli partecipanti alla procedura, anche in un unico documento, tramite il Portale InPA e in un'area del sito dell'amministrazione procedente ad accesso riservato ai soli partecipanti, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati.
Resta fermo l’obbligo di pubblicazione online della graduatoria finale recante il nome e il cognome dei vincitori, oltre eventualmente alla data di nascita in caso di omonimia, nonché la posizione in graduatoria e, a discrezione dell’amministrazione, il punteggio complessivo, nel rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza amministrativa.
Possono essere pubblicati i dati personali dei candidati non risultati vincitori della procedura concorsuale o selettiva?
No, le finalità di pubblicità legale e di trasparenza amministrativa della graduatoria finale sono assicurate attraverso la pubblicazione online dei dati dei soli vincitori. I dati relativi agli idonei non vincitori dovranno essere pubblicati online, in base alla legge, solo allorquando l’amministrazione proceda all’aggiornamento delle graduatorie finali con lo scorrimento degli idonei, per l’effetto dichiarati vincitori.
Non devono invece essere pubblicati online i dati personali dei candidati non risultati vincitori (tra cui, in particolare, quelli degli idonei e dei non idonei o degli assenti).