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03/10/2025 Registro accessi e mancato oscuramento dati personali: sanzione di 12mila euro a un Comune
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Con newsletter del 25 settembre 2025, il Garante ha reso noto di aver inflitto una sanzione di 12mila euro a un Comune per aver pubblicato online i dati personali di centinaia di cittadini, in modo illecito. Secondo quanto pubblicato dall’Autorità:

  • le informazioni erano contenute nei registri delle richieste di accesso civico e documentale, caricati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e rimasti consultabili almeno fino ad aprile 2024;
  • nei documenti – relativi a 1.455 istanze presentate tra il 2017 e settembre 2023 – comparivano nomi e cognomi dei mittenti e dei destinatari, numeri di protocollo, oggetto e descrizione delle istanze;
  • in alcuni documenti erano riportati i nominativi di proprietari di immobili o di intestatari di pratiche edilizie;
  • in uno, addirittura, si potevano dedurre informazioni sullo stato di salute di un cittadino.

Il Comune avrebbe dovuto oscurare, nel Registro degli accessi, i dati personali prima della pubblicazione, non potendo giustificare la pubblicazione invocando una “interpretazione ampia del principio di trasparenza”.

Va al riguardo rilevato che, secondo la ricostruzione del Garante:

  • nessuna norma di settore prevede un obbligo di pubblicazione dei dati personali di coloro che hanno effettuato accessi ad atti e documenti oppure dei soggetti cui si riferiscono gli atti richiesti;
  • l’istituzione del registro delle richieste di accesso non implica come necessaria e proporzionata anche l’operazione di diffusione online dei dati personali/nominativi di coloro che hanno effettuato le richieste di accesso e dei soggetti a cui i documenti si riferiscono, essendo sufficiente inserire l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione, avendo cura – in sede di pubblicazione – di oscurare i dati personali eventualmente presenti. In pratica, ciascuna amministrazione deve indicare gli estremi delle richieste ricevute e il relativo esito, omettendo la pubblicazione di dati personali eventualmente presenti;
  • l’ampia interpretazione del principio di trasparenza sostenuta dal Comune non può quindi giustificare la diffusione di dati personali online, in quanto non soddisfa nessuno dei presupposti di liceità previsti dall’art. 2-ter del Codice. La condotta posta in essere risulta peraltro in contrasto con quanto previsto dall’art. 7-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, che prevede effettivamente la possibilità che le pp.aa. possano pubblicare sul sito web istituzionale dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, ma sempre «procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti»;
  • la diffusione dei dati personali descritti e oggetto di contestazione non è, inoltre, conforme alle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia e nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione, che indicano chiaramente la necessità di procedere all’oscuramento dei dati personali presenti nel Registro degli accessi, fra cui sono compresi anche i nominativi dei soggetti istanti e di coloro cui si riferiscono i documenti richiesti;
  • non può essere accolta l’eccezione sollevata dal Comune secondo la quale non vi sarebbe stata una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in quanto – tenendo conto della circostanza che non sono stati diffusi accanto al nominativo dei soggetti interessati anche «dati ulteriori quali codice fiscale, indirizzo di residenza, numero civico, luogo, data di nascita» – non sarebbero stati diffusi «elementi che possano identificare la persona fisica in maniera certa ed incontrovertibile». Tale tesi è in contrasto con la disciplina europea in materia secondo la quale «dato personale» è, come detto, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come, fra l’altro, proprio il «nome» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD). Nel caso in esame, dall’istruttoria è emerso che il Comune ha pubblicato online proprio i nomi e cognomi dei soggetti interessati (soggetti che hanno effettuato l’accesso e talvolta anche soggetti a cui i documenti si riferiscono) contenuti nei registri degli accessi, ossia dati che identificano direttamente persone fisiche e rientrano, pertanto, sicuramente nella ricordata definizione di «dato personale» (indipendentemente dalla circostanza che siano accompagnati da ulteriori informazioni come codice fiscale, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita).

Nell’ adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Garante ha tenuto conto della circostanza che il Comune interessato è un ente di medie dimensioni (con poco più di 10.000 abitanti) e che sussistono anche le seguenti circostanze attenuanti:

- il titolare del trattamento, a seguito della richiesta dell’Ufficio, è intervenuto tempestivamente, collaborando con l’Autorità nel corso dell’istruttoria del presente procedimento al fine di porre rimedio alle violazioni, attenuandone i possibili effetti negativi, dichiarando, a tal fine, che la condotta è cessata avendo provveduto a rimuovere i dati dal sito web istituzionale;

- il titolare del trattamento ha dichiarato di non aver in ogni caso ricevuto segnalazioni, reclami o richieste di esercizio dei diritti da parte dei soggetti interessati;

- non risultano precedenti violazioni del RGPD pertinenti commesse dall’ente.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, il Garante ha ritenuto di dover determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, nella misura di euro 12.000 (dodicimila) quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva sensi dell’art. 83, par. 1, del medesimo RGPD, per la violazione degli articoli:

  • 5, par. 1, lett. a) e c);
  • 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b);
  • 9, parr. 1, 2 e 4; del RGPD;
  • 2-ter, commi 1 e 3;
  • 2-septies, comma 8, del Codice (cfr. anche artt. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).
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