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Risale al 26/06/2025 l’ultimo contributo dell'Avvocatura al tema dell’ “Oscuramento dei dati personali nelle sentenze”, sulla base di una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7588/2025) e di una della giustizia amministrativa (TAR Lazio n. 7625/2025).
Al riguardo, va tenuto presente che il tema della pubblicazione delle sentenze rappresenta un fondamentale strumento di trasparenza del sistema giudiziario, ma incontra un confine ben preciso: il diritto alla protezione dei dati personali. L’equilibrio tra pubblicità dei provvedimenti e tutela della riservatezza degli interessati è oggetto di una normativa articolata e di un’interpretazione giurisprudenziale in continua evoluzione, come confermano le due sentenze sopra citate.
La ricostruzione dei più recenti orientamenti su questo tema può fare leva sulla decisione del TAR Lazio n. 7625/2025, che ha segnato un punto fermo nella disciplina dell’oscuramento dei dati personali nelle sentenze pubblicate online.
Il quadro normativo: pubblicità e riservatezza
La disciplina parte da un principio generale: le sentenze sono pubbliche e solo in alcune specifiche fattispecie possono essere oscurati i dati personali, come risulta dalle principali fonti normative, costituite da:
L’oscuramento è dunque un’eccezione alla regola, giustificata da:
Nel dicembre 2023, il Ministero della Giustizia, con proprio provvedimento, aveva deciso l’oscuramento generalizzato dei dati personali contenuti nelle sentenze rese disponibili nella Banca Dati di Merito.
Contro tale provvedimento ministeriale è stato proposto ricorso e il TAR Lazio, con la sentenza n. 7625/2025, ha stabilito che:
Il TAR ha sottolineato come:
La sentenza precisa inoltre che anche nel deposito dei lodi arbitrali (art. 825 c.p.c.) l’oscuramento è possibile solo su richiesta motivata della parte, da presentare prima della pronuncia del lodo.
Inoltre, chiunque voglia tutelare la propria riservatezza in una decisione giudiziaria deve:
Per evitare errori e sanzioni, le pubbliche amministrazioni, gli uffici giudiziari e i responsabili della protezione dei dati non devono oscurare automaticamente i dati personali nelle sentenze pubblicate online, ma:
In ogni caso, occorre:
Il caso trattato è chiaro: non esiste un diritto assoluto alla riservatezza nei confronti delle sentenze, ma non può neppure esistere una pubblicazione indiscriminata dei dati personali.
Il bilanciamento degli opposti interessi richiede:
In sintesi, occorre:
Solo una pubblicazione consapevole, rispettosa della legalità e della dignità delle persone, può rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario e nei valori costituzionali a tutela dei diritti.