EntiOnLine
Categorie
indietro
03/07/2025 Il TAR Lazio si pronuncia sull'oscuramento generalizzato e indiscriminato dei dati personali nelle sentenze
Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Risale al 26/06/2025 l’ultimo contributo dell'Avvocatura al tema dell’ “Oscuramento dei dati personali nelle sentenze”, sulla base di una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7588/2025) e di una della giustizia amministrativa (TAR Lazio n. 7625/2025).

Al riguardo, va tenuto presente che il tema della pubblicazione delle sentenze rappresenta un fondamentale strumento di trasparenza del sistema giudiziario, ma incontra un confine ben preciso: il diritto alla protezione dei dati personali. L’equilibrio tra pubblicità dei provvedimenti e tutela della riservatezza degli interessati è oggetto di una normativa articolata e di un’interpretazione giurisprudenziale in continua evoluzione, come confermano le due sentenze sopra citate.

La ricostruzione dei più recenti orientamenti su questo tema può fare leva sulla decisione del TAR Lazio n. 7625/2025, che ha segnato un punto fermo nella disciplina dell’oscuramento dei dati personali nelle sentenze pubblicate online.

Il quadro normativo: pubblicità e riservatezza

La disciplina parte da un principio generale: le sentenze sono pubbliche e solo in alcune specifiche fattispecie possono essere oscurati i dati personali, come risulta dalle principali fonti normative, costituite da:

  • art. 6 CEDU: garantisce la pubblicità dei procedimenti, ma solo il giudice può limitarla in casi specifici;
  • art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta di Nizza): tutela il diritto a un processo equo e alla trasparenza;
  • art. 21, comma 2, D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy): prevede la pubblicazione dei provvedimenti giudiziari anche online, osservando le cautele per la riservatezza;
  • art. 52, comma 1, D.lgs. n. 196/2003: consente, su richiesta motivata dell’interessato, l’oscuramento dei dati personali.

L’oscuramento è dunque un’eccezione alla regola, giustificata da:

  • motivi legittimi (es. tutela della dignità, presenza di dati sensibili);
  • tipologia del procedimento (es. minorenni, stato delle persone);
  • richiesta motivata della parte interessata.

Il caso affrontato dal TAR Lazio: la sentenza n. 7625/2025

Nel dicembre 2023, il Ministero della Giustizia, con proprio provvedimento, aveva deciso l’oscuramento generalizzato dei dati personali contenuti nelle sentenze rese disponibili nella Banca Dati di Merito.

Contro tale provvedimento ministeriale è stato proposto ricorso e il TAR Lazio, con la sentenza n. 7625/2025, ha stabilito che:

  • l’oscuramento automatico e indiscriminato è illegittimo;
  • tale pratica viola il principio di pubblicità delle decisioni sancito dalla CEDU e dalla Costituzione italiana (art. 111)
  • solo il giudice può disporre l’anonimizzazione, non l’amministrazione.

Il TAR ha sottolineato come:

  • “la pubblicità non riguarda solo l’udienza, ma anche e soprattutto la sentenza, che deve essere resa disponibile in modo integrale, salvo casi specifici.”

La sentenza precisa inoltre che anche nel deposito dei lodi arbitrali (art. 825 c.p.c.) l’oscuramento è possibile solo su richiesta motivata della parte, da presentare prima della pronuncia del lodo.

Inoltre, chiunque voglia tutelare la propria riservatezza in una decisione giudiziaria deve:

  • presentare istanza motivata presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, prima che venga definito il grado di giudizio;
  • motivare l’istanza con:
    • presenza di dati sensibili (es. salute, orientamento sessuale, situazione familiare),
    • rischi concreti per l’interessato (es. esposizione mediatica, stigma sociale),
    • necessità di tutelare la propria dignità o sicurezza.

Per evitare errori e sanzioni, le pubbliche amministrazioni, gli uffici giudiziari e i responsabili della protezione dei dati non devono oscurare automaticamente i dati personali nelle sentenze pubblicate online, ma:

  • valutare caso per caso la presenza di motivi legittimi;
  • aggiornare le prassi interne per allinearsi ai principi giurisprudenziali più recenti,
  • formare il personale sulle corrette modalità di anonimizzazione e sui requisiti dell’art. 52 del Codice Privacy.

In ogni caso, occorre:

  • evitare la pubblicazione di informazioni eccedenti rispetto alla finalità della pubblicazione (minimizzazione);
  • prestare attenzione nei casi che coinvolgono soggetti fragili, minorenni o controversie delicate.

Conclusioni

Il caso trattato è chiaro: non esiste un diritto assoluto alla riservatezza nei confronti delle sentenze, ma non può neppure esistere una pubblicazione indiscriminata dei dati personali.

Il bilanciamento degli opposti interessi richiede:

  • attenzione agli strumenti normativi;
  • conoscenza della giurisprudenza;
  • approfondimento delle singole situazioni.

In sintesi, occorre:

  • rispettare la regola generale della pubblicità dei provvedimenti;
  • valutare attentamente le richieste di oscuramento;
  • evitare automatismi amministrativi non previsti dalla legge.

Solo una pubblicazione consapevole, rispettosa della legalità e della dignità delle persone, può rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario e nei valori costituzionali a tutela dei diritti.

Categorie
Parole chiave
Banca dati