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Con il parere del 3 giugno 2025 (Fasc. 2129/2025), l’Autorità Nazionale Anticorruzione chiarisce un aspetto di rilievo per le società a controllo pubblico:
Alla scadenza del secondo mandato triennale, la società è chiamata – per motivi di imparzialità e rotazione – a designare un nuovo soggetto.
“Oggetto: Richiesta di parere da parte del Presidente del CDA della società OMISSIS sulla possibilità di prorogare l’incarico di RPCT per un ulteriore triennio rispetto ai due mandati triennali già ricoperti”
L’istanza sottoposta all’Autorità riguarda una richiesta di proroga dell’incarico di RPCT oltre i sei anni complessivi già svolti. Il quesito è stato valutato alla luce dell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, che regola l’individuazione del responsabile, e delle indicazioni contenute nel PNA 2022 – Allegato 3 (§4).
“seppure la legge non individui la durata dell'incarico del RPCT, al fine di dare concreta effettività al principio di autonomia ed indipendenza… si precisa che:
– nel caso di esclusività della funzione di RPCT, la durata dell'incarico è opportuno non sia inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta, in coerenza con il principio della rotazione anche dell'incarico di RPCT”
Questo significa che dopo due trienni consecutivi si dovrà procedere, salvo motivate eccezioni, alla sostituzione del responsabile.
“si raccomanda alla Società, laddove possibile, di conferire l’incarico di RPCT ad un nuovo soggetto… anche in considerazione del fatto che la società conta diversi dipendenti”
Se invece la società, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, decidesse di confermare ancora il medesimo soggetto per un ulteriore mandato, allora deve motivare in modo esplicito e puntuale tale scelta. In particolare è nel provvedimento di nomina/proroga che dovrà “ chiarire le motivazioni di tale scelta”.
Cosa devono fare le società a controllo pubblico:
L’ANAC, nel ribadire l’importanza dell’incarico, sottolinea che anche nelle società in cui mancano figure dirigenziali, è possibile nominare RPCT tra i profili funzionali, purché dotati di competenze e autorevolezza:
“in caso di carenza di posizioni dirigenziali, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze…”
Inoltre, va sempre garantita la continuità nella gestione del piano e nelle misure di prevenzione:
“individuando anche forme di collaborazione fra i RPCT che si succedono, per assicurare la continuità dell’attuazione…”.
In sintesi:
Questo orientamento rafforza l’idea che la prevenzione della corruzione non è mai una formalità, ma un sistema vivo che richiede visione, alternanza, responsabilità.