EntiOnLine
Categorie
indietro
04/06/2025 Incarichi nella PA e inconferibilita': quando il supporto al RUP preclude l'accesso alla dirigenza?
Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Con la Delibera n. 200/2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata su un quesito avanzato da un Sindaco in merito all’inconferibilità di un incarico dirigenziale nel caso in cui un tecnico esterno, precedentemente incaricato di attività di supporto al RUP, partecipi a una selezione per assumere la responsabilità di settore nel medesimo Comune.

Il parere va contestualizzato nell’ambito di:

  • un Comune di piccole dimensioni, con dotazione organica ridotta e conferimento di incarichi esterni per supporto alla rendicontazione di fondi europei e nazionali;
  • un conferimento di incarico ad un Tecnico che non ha avuto contatti diretti con l’utenza e si è recato in ufficio solo in giorni prestabiliti;
  • una selezione ex art. 110, comma 1, TUEL per il ruolo di Responsabile del III Settore (Servizi, Territorio, Attività produttive).

La questione giuridica: l’inconferibilità

La normativa di riferimento è rappresentata da:

  • Art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013 – inconferibilità per attività svolta presso l’amministrazione conferente;
  • Art. 21, comma 2, lett. a), l. n. 21/2024 – disciplina rafforzata sulla trasparenza;
  • Art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000 – conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato;
  • Delibera ANAC n. 200 del 14 maggio 2025 – interpretazione applicativa con esclusione di esimenti;
  • FAQ ANAC n. 9.3 – momento rilevante per l’inconferibilità: conferimento dell’incarico, non partecipazione alla selezione.Il fulcro del caso riguarda l’applicabilità dell’art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, secondo cui:

“A coloro che, nell’anno precedente, abbiano svolto attività professionali retribuite dall’ente conferente, non possono essere attribuiti incarichi dirigenziali esterni nello stesso settore/ufficio”.

In base al suddetto quadro normativo, l’ANAC ha esaminato due elementi chiave:

  1. Attività svolta in provenienza: supporto al RUP, riconducibile ad appalto di servizi professionali;
  2. Incarico in destinazione: posizione dirigenziale (Responsabile di Settore), dunque soggetta a disciplina sulle inconferibilità.

L’esimente dell’art. 4, comma 1-bis, d.lgs. 39/2013

L’ANAC ha verificato se potesse applicarsi la nuova esimente introdotta nel 2024, secondo cui l’inconferibilità non si applica se l’attività pregressa è:

  • occasionale
  • non esecutiva
  • di controllo

Tuttavia, nel caso specifico, nessuna delle tre esimenti è stata ritenuta applicabile in quanto:

  • l’attività era continuativa (due incarichi consecutivi per un totale di circa 20.000 euro);
  • il contenuto era esecutivo, trattandosi di supporto operativo al RUP;
  • non si trattava di attività di controllo, in quanto il professionista eseguiva istruttorie, rendicontazioni, certificazioni.

Questa delibera offre spunti operativi fondamentali per amministrazioni e professionisti.

Quando si prevede di affidare incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL a soggetti esterni che abbiano già collaborato con l’ente, è opportuno:

1.Verificare in fase istruttoria:

  • il contenuto degli incarichi precedenti (esecutivo o consultivo?);
  • la durata e l’entità economica della collaborazione;
  • il ruolo in destinazione (è dirigenziale? comporta funzioni di gestione?).

2.Adottare precauzioni:

  • evitare affidamenti pluriennali o reiterati senza valutazione ex ante dell’impatto sul conferimento futuro di incarichi;
  • predisporre presidi organizzativi e trasparenti, come previsto dal comma 1-bis, in caso di attività non esecutive o marginali;
  • inserire nei bandi di selezione riferimenti alle cause di inconferibilità e alla necessità della dichiarazione ex art. 20 d.lgs. 39/2013.

Conclusioni:

La delibera n. 200/2025 conferma che il principio di imparzialità e prevenzione della corruzione impone uno “spazio di raffreddamento” tra attività prestate per un’amministrazione e la possibilità di assumerne ruoli apicali.

In sintesi:

  • non basta la “non interferenza” apparente tra passato e futuro incarico;
  • conta la sostanza dell’attività svolta, la sua durata e l’impatto operativo;
  • il divieto di conferimento si applica anche nei piccoli comuni, dove la scarsità di personale non giustifica la deroga alla legalità.

È quindi necessario che ogni amministrazione effettui un’analisi concreta e documentata prima di procedere al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni già coinvolti in attività per conto dell’ente.

Banca dati