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14/05/2025 Area dei contratti pubblici: uso improprio della proroga e mancanza di programmazione
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La Delibera ANAC n. 150/2025, pubblicata lo scorso 9 maggio, affronta un caso emblematico di cattiva amministrazione, dove l’abuso dello strumento della proroga tecnica e la carenza di programmazione hanno generato un costo pubblico stimato superiore a 200 milioni di euro, senza risolvere il problema che avrebbe dovuto essere affrontato: la gestione dei materiali sanitari inutilizzati dopo la pandemia.

Il caso delle proroghe reiterate e criticità nella gestione post-pandemica

Il contratto originario era stato concluso durante l'emergenza Covid-19, con affidamento diretto da parte del Commissario Straordinario (art. 122 del D.L. 18/2020). Era stato stipulato nel maggio 2020 con una società di trasporto, per servizi di stoccaggio e consegna di materiali sanitari. Il valore iniziale era di 30 milioni di euro, ma incrementato progressivamente fino a oltre 250 milioni di euro. Le modifiche sono state formalizzate con 7 atti successivi, senza mai una procedura ad evidenza pubblica. In particolare, le proroghe successive, dopo la soppressione dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale (UCCV) e il subentro del Ministero della Salute nel contratto sono state le seguenti:

●nel dicembre 2023 proroga il contratto fino a fine 2024 per altri 90 milioni di euro;

●nel dicembre 2024, lo proroga ancora fino a dicembre 2025, per altri 61 milioni di euro;

Nessuna procedura di gara è mai stata bandita, nonostante il contratto sia ormai risalente a 5 anni dalla data della verifica.

Le violazioni accertate da ANAC

L’ANAC ha censurato due fondamentali violazioni. La prima violazione concerne la programmazione.

1. Violazione dei principi di programmazione (art. 21 D.lgs. 50/2016 e art. 37 D.lgs. 36/2023)

La stazione appaltante non ha saputo:

valutare i fabbisogni effettivi;

predisporre atti di gara per tempo;

riorganizzare il servizio dopo il subentro da UCCV.

La conseguenza è stata la seguente: materiali stoccati per anni, molti dei quali scaduti (79%) o inutilizzabili, con un costo annuo per lo stoccaggio stimato in 65-80 milioni di euro.

La seconda criticità, secondo ANAC, è riferibile al seguente profilo.

2. Uso improprio della proroga tecnica (art. 106, co. 11 D.lgs. 50/2016)

●la proroga tecnica è ammissibile solo se prevista nel bando di gara originario, cosa che non è avvenuta;

●è ammissibile solo per il tempo strettamente necessario a bandire una nuova gara, che invece non è mai stata indetta;

●la copertura finanziaria per la proroga 2024 è stata formalizzata solo ad agosto 2024, quindi con effetto retroattivo, in violazione dei principi contabili.

Le norme violate sono le seguenti:

art. 30, co. 1, D.lgs. 50/2016: principi generali di concorrenza, trasparenza, efficacia;

art. 106, co. 11, D.lgs. 50/2016: proroga solo prevista e limitata nel tempo;

art. 21, D.lgs. 50/2016 e art. 37, D.lgs. 36/2023: obbligo di programmazione;

art. 97 Costituzione: principio di buon andamento e imparzialità.

Riflessioni operative

Per evitare di incorrere in violazioni ascrivibili ad un uso improprio della proroga tecnica è necessario:

effettuare una ricognizione tecnica e giuridica dei contratti in essere;

verificare la scadenza effettiva e le clausole di proroga (formali e sostanziali);

programmare per tempo la gara pubblica, anche prevedendo:

○una gara ponte per esigenze urgenti;

○la eventuale suddivisione in lotti per agevolare la transizione dal vecchio al nuovo contatto;

○la collaborazione specialistica solo come supporto, e non sostitutiva della responsabilità pubblica.

Attenzione particolare va posta su:

corretto calcolo del valore comprensivo di tutte le opzioni di proroga previste;

presenza di adeguate competenze interne (RUP, logistica, gare) o, in mancanza, immediato affidamento esterno, ma con chiari limiti di supporto tecnico.

Conclusioni:

Questa delibera Anac conferma, ancora una volta, che:

la proroga tecnica non può essere usata per mascherare l’inerzia amministrativa;

●la mancata programmazione produce costi esorbitanti, inefficienze e benefici ingiustificati per gli affidatari;

●il principio di libera concorrenza non può essere sacrificato alla continuità del servizio quando questa dipende da omissioni nella gestione ordinaria.

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