La Delibera ANAC n. 150/2025, pubblicata lo scorso 9 maggio, affronta un caso emblematico di cattiva amministrazione, dove l’abuso dello strumento della proroga tecnica e la carenza di programmazione hanno generato un costo pubblico stimato superiore a 200 milioni di euro, senza risolvere il problema che avrebbe dovuto essere affrontato: la gestione dei materiali sanitari inutilizzati dopo la pandemia.
➢ Il caso delle proroghe reiterate e criticità nella gestione post-pandemica
Il contratto originario era stato concluso durante l'emergenza Covid-19, con affidamento diretto da parte del Commissario Straordinario (art. 122 del D.L. 18/2020). Era stato stipulato nel maggio 2020 con una società di trasporto, per servizi di stoccaggio e consegna di materiali sanitari. Il valore iniziale era di 30 milioni di euro, ma incrementato progressivamente fino a oltre 250 milioni di euro. Le modifiche sono state formalizzate con 7 atti successivi, senza mai una procedura ad evidenza pubblica. In particolare, le proroghe successive, dopo la soppressione dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale (UCCV) e il subentro del Ministero della Salute nel contratto sono state le seguenti:
●nel dicembre 2023 proroga il contratto fino a fine 2024 per altri 90 milioni di euro;
●nel dicembre 2024, lo proroga ancora fino a dicembre 2025, per altri 61 milioni di euro;
Nessuna procedura di gara è mai stata bandita, nonostante il contratto sia ormai risalente a 5 anni dalla data della verifica.
➢ Le violazioni accertate da ANAC
L’ANAC ha censurato due fondamentali violazioni. La prima violazione concerne la programmazione.
1. Violazione dei principi di programmazione (art. 21 D.lgs. 50/2016 e art. 37 D.lgs. 36/2023)
La stazione appaltante non ha saputo:
●valutare i fabbisogni effettivi;
●predisporre atti di gara per tempo;
●riorganizzare il servizio dopo il subentro da UCCV.
La conseguenza è stata la seguente: materiali stoccati per anni, molti dei quali scaduti (79%) o inutilizzabili, con un costo annuo per lo stoccaggio stimato in 65-80 milioni di euro.
La seconda criticità, secondo ANAC, è riferibile al seguente profilo.
2. Uso improprio della proroga tecnica (art. 106, co. 11 D.lgs. 50/2016)
●la proroga tecnica è ammissibile solo se prevista nel bando di gara originario, cosa che non è avvenuta;
●è ammissibile solo per il tempo strettamente necessario a bandire una nuova gara, che invece non è mai stata indetta;
●la copertura finanziaria per la proroga 2024 è stata formalizzata solo ad agosto 2024, quindi con effetto retroattivo, in violazione dei principi contabili.
Le norme violate sono le seguenti:
●art. 30, co. 1, D.lgs. 50/2016: principi generali di concorrenza, trasparenza, efficacia;
●art. 106, co. 11, D.lgs. 50/2016: proroga solo prevista e limitata nel tempo;
●art. 21, D.lgs. 50/2016 e art. 37, D.lgs. 36/2023: obbligo di programmazione;
●art. 97 Costituzione: principio di buon andamento e imparzialità.
Riflessioni operative
Per evitare di incorrere in violazioni ascrivibili ad un uso improprio della proroga tecnica è necessario:
●effettuare una ricognizione tecnica e giuridica dei contratti in essere;
●verificare la scadenza effettiva e le clausole di proroga (formali e sostanziali);
●programmare per tempo la gara pubblica, anche prevedendo:
○una gara ponte per esigenze urgenti;
○la eventuale suddivisione in lotti per agevolare la transizione dal vecchio al nuovo contatto;
○la collaborazione specialistica solo come supporto, e non sostitutiva della responsabilità pubblica.
Attenzione particolare va posta su:
●corretto calcolo del valore comprensivo di tutte le opzioni di proroga previste;
●presenza di adeguate competenze interne (RUP, logistica, gare) o, in mancanza, immediato affidamento esterno, ma con chiari limiti di supporto tecnico.
Conclusioni:
Questa delibera Anac conferma, ancora una volta, che:
●la proroga tecnica non può essere usata per mascherare l’inerzia amministrativa;
●la mancata programmazione produce costi esorbitanti, inefficienze e benefici ingiustificati per gli affidatari;
●il principio di libera concorrenza non può essere sacrificato alla continuità del servizio quando questa dipende da omissioni nella gestione ordinaria.