07/05/2025 Il Responsabile RPCT deve valutare il mancato adempimento delle misure anticorruzione
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La figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è centrale nel sistema pubblico italiano per garantire l’attuazione delle politiche anticorruzione. Spesso relegato al ruolo di semplice redattore del PTPCT o della sezione 2.3 del PIAO, il RPCT in realtà assume compiti di verifica, monitoraggio e controllo dell’effettiva attuazione delle misure previste.
Un recente parere dell’ANAC del 9 aprile 2025 (fascicolo 1324/2025), pubblicato sul sito dell’Autorità nella sezione News, ribadisce l’importanza del suo ruolo anche nei casi in cui gli uffici competenti ritardino o disattendano l’attuazione delle misure previste nei Piani.
➢Il caso esaminato dall’Autorità: rifiuto di competenza da parte del RPCT
La questione posta all’ANAC ha riguardato un RPCT regionale che, interpellato su un presunto mancato riscontro da parte di un ufficio regionale a una richiesta istituzionale, aveva risposto dichiarando di non avere competenza in merito, archiviando la segnalazione senza ulteriori valutazioni.
In particolare, il RPCT sosteneva che la verifica dei mancati riscontri non rientrasse nei suoi compiti istituzionali.
Tuttavia, l’Autorità ha fornito un’interpretazione molto più ampia del ruolo e dei poteri del RPCT, chiarendo che:
-la mancata conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini è un indicatore di disfunzione amministrativa;
-tale disfunzione amministrativa rientra nel campo di osservazione e valutazione del RPCT, alla luce del principio di prevenzione della corruzione in senso ampio, che include anche il contrasto alla cattiva amministrazione.
➢IL PARERE DELL’ANAC: POTERI E OBBLIGHI DEL RPCT
Nel parere, ANAC ha richiamato i seguenti riferimenti normativi e atti:
-Legge 190/2012, art. 1, commi 9, 12, 14 e 28;
-Delibera ANAC n. 840/2018, che definisce la finalità primaria del RPCT nella predisposizione e nel controllo del sistema di prevenzione della corruzione;
-PNA 2022, Allegato 3 – dove si sottolinea il potere del RPCT di vigilare sull’attuazione delle misure e di segnalare inadempimenti;
-PIAO 2025 dell’amministrazione interessata, che include tra le misure generali obbligatorie il monitoraggio dei tempi procedimentali.
In base a tale impianto, ANAC chiarisce che il RPCT non può limitarsi a registrare passivamente una segnalazione, ma ha il dovere di attivarsi, almeno nei seguenti modi:
-approfondire i fatti segnalati con il supporto degli uffici;
-verificare se vi siano state violazioni delle misure contenute nel PTPCT o PIAO;
-rendicontare le criticità nella Relazione annuale;
-segnalare all’OIV e all’organo di indirizzo le disfunzioni riscontrate;
-trasmettere agli uffici disciplinari i nominativi dei dipendenti eventualmente responsabili del mancato adempimento.
➢COME DEVE AGIRE UN RPCT IN SITUAZIONI SIMILI?
Di fronte a segnalazioni di disfunzioni amministrative, comprese quelle relative ai ritardi o al mancato riscontro nei procedimenti, il RPCT non può dichiararsi incompetente in senso assoluto. Deve, per contro attivarsi e le modalità di intervento vanno definite negli atti del sistema di gestione del rischio corruzione, in correlazione con i vincoli previsti dall'attuale ordinamento per quanto concerne il monitoraggio dei tempi procedimentali e le sanzioni conseguenti alla violazione dei termini di conclusione dei procedimenti.
I principali strumenti normativi a supporto del RPCT sono :
-art. 1, comma 28, della legge 190/2012: obbligo di pubblicazione degli esiti del monitoraggio dei tempi;
-art. 2, comma 9-ter, legge 241/1990: possibilità di attivare il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’ufficio responsabile.
➢LE RESPONSABILITÀ CONCRETE DEL RPCT SECONDO ANAC
Nel caso esaminato, l’ANAC ha ricordato in modo esplicito che il RPCT ha l’obbligo di:
-vigilare sull’attuazione delle misure del PIAO, tra cui il monitoraggio dei tempi procedimentali;
-segnalare le disfunzioni agli organi interni;
-indicare i nominativi dei dipendenti responsabili di inadempienze gravi;
-rendicontare le attività nella Relazione annuale.
Questi obblighi non sono facoltativi. Derivano direttamente dalla legge e dal sistema nazionale di prevenzione della corruzione.
➢CONCLUSIONI
Il messaggio dell’ANAC è chiaro: il RPCT è un presidio attivo di legalità e buon andamento amministrativo.
In sintesi, il parere dell’ANAC ci ricorda che:
-il RPCT ha un ruolo di controllo effettivo, non solo formale;
deve occuparsi anche delle disfunzioni derivanti da ritardi procedimentali, poiché sono sintomi di cattiva amministrazione;
-non può sottrarsi alla responsabilità di valutare il mancato adempimento delle misure del PIAO;
-il monitoraggio dei tempi procedimentali è una misura anticorruzione a tutti gli effetti;
-la Relazione annuale è uno strumento fondamentale per dare trasparenza all’azione del RPCT.
➢RACCOMANDAZIONI OPERATIVE PER RPCT E STRUTTURE DI SUPPORTO
-predisporre procedure interne per ricevere e valutare le segnalazioni di disfunzione;
-aggiornare il sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali in modo tempestivo;
-formare i referenti di ufficio sul contenuto delle misure anticorruzione;
-predisporre schede di rilevazione periodica delle criticità.