Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emesso un'importante segnalazione al Parlamento e al Governo, evidenziando la necessità urgente di modificare la normativa vigente in materia di inconferibilità degli incarichi pubblici.
La questione ruota attorno all'articolo 7 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che disciplina le situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico. In particolare, l'articolo 7, comma 2, prevedeva l'inconferibilità di incarichi a soggetti che, nell'anno precedente, avessero ricoperto cariche politiche locali o ruoli di vertice in enti di diritto privato controllati da province, comuni o loro forme associative.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 98 del 5 marzo 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, ritenendo che violassero la legge delega. Com’è noto, in risposta a detta pronuncia, il legislatore ha abrogato il comma 2 dell'articolo 7 tramite l'articolo 21, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15.
Con l'Atto di Segnalazione n. 2 del 26 marzo 2025, approvato con Delibera n. 132, ANAC ha evidenziato le seguenti criticità derivanti dall'abrogazione del comma 2:
ANAC propone il ripristino dei divieti contemplati dal previgente comma 2, limitandone l'applicazione alle cariche in organi di indirizzo politico, e la modifica del comma 1 per eliminare, quale presupposto dell’inconferibilità, lo svolgimento di incarichi di amministratore presso enti di diritto privato in controllo pubblico.
Caso esaminato: profili operativi
Un esempio pratico riguarda un soggetto che, nell'anno precedente, ha ricoperto la carica di presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di un comune.
Con l'abrogazione del comma 2, tale soggetto potrebbe ora essere nominato amministratore di un ente pubblico locale, senza incorrere in alcuna inconferibilità. Sotto il profilo operativo, si configura la necessità:
In attesa di un intervento legislativo, viene suggerito alle amministrazioni di: