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24/04/2025 Partecipazione a convegni seminari e corsi di formazione: rilevanza
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Costituisce illecito omettere di acquisire il CIG in presenza di obbligo normativo.

Al riguardo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito, con propria FAQ del 16/04/2025, che:

  • la partecipazione a un convegno o a un seminario da parte di un dipendente di un ente pubblico (acquistato dal singolo ovvero dall’amministrazione di appartenenza) non integra la fattispecie dell'appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  • la frequentazione a un corso, acquistato dall’ente pubblico per la formazione dei propri dipendenti, configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità.

DISTINZIONE DI FATTISPECIE

Al fine di esattamente applicare le indicazioni dell’Autorità, occorre quindi distinguere i due casi di:

  • formazione per un singolo dipendente;
  • formazione rivolta a tutti i dipendenti o a gruppi di dipendenti.

Occorre ulteriormente distinguere tra:

  • convegni e seminari, da un lato;
  • corsi di formazione, dall’altro lato.

LA FAC ANAC

Sulla base delle suddette differenziazioni, la Frequently Asked Questions n. C9 stabilisce quindi quanto segue:

“C9. È necessaria l’acquisizione del CIG in caso di partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno? No. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. a) del d.l. 66/2014 convertito nella legge n. 9/2014, la partecipazione a un convegno o a un seminario da parte di un dipendente di un ente pubblico (acquistato dal singolo ovvero dall’amministrazione di appartenenza) non integra la fattispecie dell'appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Diversamente, la frequentazione a un corso, acquistato dall’ente pubblico per la formazione dei propri dipendenti, configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità”.


CONCLUSIONI

L’intervento chiarificatore dell’ANAC, tramite la FAQ n. C9 del 16 aprile 2025, ribadisce un principio fondamentale per le pubbliche amministrazioni: l’obbligo di acquisire il CIG non può essere omesso in presenza di una fattispecie riconducibile all’appalto di servizi di formazione. È quindi essenziale per gli uffici competenti distinguere con attenzione le tipologie di iniziative formative e gli strumenti attraverso i quali vengono erogate.

La partecipazione a convegni e seminari, anche se acquistata con fondi pubblici, non rientra negli appalti di formazione, e pertanto non richiede il CIG né è soggetta agli obblighi di tracciabilità. Al contrario, l’organizzazione o l’acquisto di corsi di formazione rivolti a dipendenti da parte dell’amministrazione configura un vero e proprio appalto di servizi di istruzione, per il quale è necessario adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010.

Questo chiarimento, se da un lato semplifica la gestione di spese minori legate alla partecipazione a eventi formativi esterni, dall’altro impone maggiore rigore nella programmazione e formalizzazione dei percorsi formativi interni, assicurando così la corretta applicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per i responsabili del procedimento, i referenti della formazione e i funzionari degli uffici acquisti, ciò significa dover:

  • classificare correttamente la tipologia di attività formativa;
    valutare la natura dell’acquisto (individuale o per gruppi);
  • applicare, ove dovuto, la normativa sulla tracciabilità, con acquisizione del CIG.

In caso di omissione, si configura un illecito amministrativo, con potenziali responsabilità sia in termini di regolarità contabile che sotto il profilo disciplinare.
Dunque, come sempre, la corretta qualificazione giuridica della spesa rappresenta il primo e più importante presidio di legalità amministrativa.

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