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Nell'ambito delle iniziative del Garante volte a supportare le pubbliche amministrazioni per la trasparenza e l’accesso civico, è emerso un caso significativo, riguardante l’accesso civico a documenti relativi agli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il Garante si è espresso su tale richiesta di accesso civico generalizzato fornendo, lo scorso 10.03.2025, un Parere che contiene indicazioni preziose e rilevanti per le pubbliche amministrazioni e gli operatori del settore.
La disciplina gli incentivi per funzioni tecniche
L’articolo 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, stabilendo che una quota degli importi posti a base di gara possa essere destinata al personale tecnico che svolge specifiche attività nell’ambito di lavori, servizi e forniture. Questi incentivi sono finalizzati a valorizzare le competenze interne e a promuovere l’efficienza amministrativa.
L’accesso civico agli incentivi per funzioni tecniche è disciplinato dall’art. 5 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che ha introdotto l’istituto dell’accesso civico generalizzato, consentendo a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Il caso nasce da una richiesta di accesso civico generalizzato rivolta a un’Autorità di sistema portuale, avente ad oggetto un provvedimento dirigenziale di approvazione delle modalità di ricognizione e delle schede relative alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche. Si trattava, in particolare, degli incentivi corrisposti al personale interno per attività tecniche connesse a lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Il richiedente chiedeva l’accesso integrale al provvedimento amministrativo, comprensivo di:
L’amministrazione ha accolto parzialmente l’istanza, trasmettendo:
Ha, conseguentemente, escluso dall’accesso:
L’amministrazione ha giustificato il diniego facendo riferimento all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 33/2013, secondo cui l’accesso civico può essere limitato in caso di pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in particolare quando si tratti di dati idonei a rivelare aspetti della vita economica o professionale delle persone.
Il richiedente ha quindi esercitato il proprio diritto di richiesta di riesame (ex art. 5, comma 7, D.lgs. n. 33/2013), rivolgendosi al RPCT dell’ente, che ha attivato il parere obbligatorio del Garante per la protezione dei dati personali.
Nel corso del procedimento, il RPCT ha sottolineato che:
Nel parere n. 10120246 del 10 marzo 2025, il Garante ha ritenuto che l’amministrazione abbia correttamente bilanciato il diritto di accesso civico con la tutela dei dati personali dei dipendenti.
Il Garante, dopo l’analisi del materiale fornito, ha riscontrato che:
Il Garante ha ribadito che, in casi simili, l’accesso selettivo e individualizzato ai nominativi può essere ammesso solo se fondato su motivazioni specifiche e nel rispetto del principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati (artt. 5, par. 1, lett. c) e e), GDPR).
Il punto centrale del parere è quindi il principio di bilanciamento tra:
Nel caso di specie, non è risultato dimostrabile un interesse pubblico superiore, tale da giustificare la diffusione nominativa.
Infine, il Garante ha valorizzato anche l’approccio già adottato dall’amministrazione, che aveva fornito una forma di trasparenza sufficiente e proporzionata allo scopo della richiesta, senza esporre i singoli dipendenti a rischi di lesione della privacy.
Alla luce del parere espresso dal Garante, le pubbliche amministrazioni, i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), i Responsabili della Protezione dei Dati (DPO) e tutti gli operatori coinvolti nella gestione delle istanze di accesso civico devono adottare comportamenti prudenziali e coerenti con il quadro normativo vigente. In particolare è necessario:
Per effetto di quanto sopra indicato, se un cittadino chiede all’amministrazione di conoscere «quanto ha percepito ogni singolo dipendente per la partecipazione alle commissioni di gara o alle fasi progettuali», non è possibile fornire una risposta nominativa. E’ però legittimo, e anzi opportuno, fornire un riepilogo aggregato e anonimo.
Queste accortezze sono essenziali per:
Il parere del Garante offre un’occasione preziosa per riflettere sul significato più autentico di trasparenza amministrativa, che non coincide con la semplice pubblicazione di dati, ma implica un equilibrio costante tra il diritto all’informazione e il rispetto della dignità e riservatezza delle persone.
Questo caso dimostra:
In definitiva, il messaggio da tenere presente è chiaro:
- trasparenza e privacy non sono in conflitto, ma camminano insieme, e ogni pubblica amministrazione è chiamata a esercitare un giudizio prudente, motivato e responsabile per conciliare questi due valori costituzionali.