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I giudici popolari sono cittadini che concorrono a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello. Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti.
I giudici popolari vengono nominati dal Presidente del Tribunale su una lista che viene tuttavia predisposta dall’Ente locale.
La disciplina sulla nomina e composizione del registro dei Giudici Popolari è contenuta dalla Legge N. 287 del 10/4/1951.
Con riferimento agli Enti locali e alla tutela dei dati personali, il Comune, ogni due anni (anno dispari) nel mese di aprile, invita con manifesti pubblici tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti a chiedere - entro il mese di luglio - di essere iscritti nei due elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o Corte di Assise d’Appello. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza.
La richiesta di iscrizione richiede anche la comunicazione di dati personali.
Oltre ai dati anagrafici, infatti, deve essere indicato anche il titolo di studio che diviene requisito per l’iscrizione.
Contestualmente all’avviso, quindi, è necessario pubblicare anche una specifica informativa el trattamento dei dati relativa a tale specifica finalità
Si allega una bozza di informativa che, completata in relazione alla specifica amministrazione, può essere pubblicata unitamente all’avviso.
Successivamente una apposita Commissione comunale verifica il possesso dei requisiti dei richiedenti e compila i due separati elenchi entro il 30 agosto; tali elenchi sono, entro il 10 settembre, trasmessi al Presidente del Tribunale che entro il 30 settembre convoca la Commissione mandamentale, la quale procede all’unificazione degli elenchi compilando, entro 30 ottobre:
Tali elenchi sono trasmessi ai Comuni del circondario entro il 15 novembre, che li pubblicano mediante affissione all’albo pretorio e pubblico manifesto.
L'adempimento della pubblicazione viene richiesto dalla cancelleria del Tribunale Corte di Assise.
Si tratta di un trattamento di diffusione in rete di dati personali e in quanto tale, potenzialmente in grado di esporre i giudici popolari interessati dal trattamento al rischio di una diffusione dei propri dati personali eccedente le finalità del trattamento medesimo.
Vanno, conseguentemente, seguite le sotto indicate raccomandazioni, al fine di evitare che il trattamento di diffusione possa configurarsi come illecito.
Al riguardo, va premesso che la pubblicazione, che costituisce un trattamento di "diffusione" in rete di dati personali, ha una BASE GIURIDICA giustificatrice costituita dall'art. 19 L. 10/4/1951 n. 287 "Pubblicazione degli albi e reclami".
La disposizione in esame impone, sul punto, il seguente adempimento:
- gli albi, unitamente ai decreti che li approvano, sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali, sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto.
La finalità della pubblicazione è rappresentata dalla possibilità riconosciuta "ad ogni cittadino di eta' maggiore di ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni".
Conseguentemente, con riferimento a tale fattispecie, vengono fornite le seguenti raccomandazioni e prescrizioni: