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16/04/2025 Incompatibilita' tra incarichi pubblici e ruoli in societa' controllate: il parere ANAC del 2 aprile 2025
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L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha recentemente espresso un significativo parere riguardante l'applicabilità dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 39/2013.

Il caso esaminato riguarda la possibilità, per un Direttore di un'istituzione comunale, di assumere contemporaneamente l'incarico di Amministratore Unico in una società privata a controllo pubblico regionale, avente quale mission lo svolgimento di attività di consulenza per la realizzazione di opere pubbliche.

Questo parere offre spunti importanti per comprendere le incompatibilità tra incarichi pubblici e ruoli in enti controllati.

CONTESTO NORMATIVO: ARTICOLO 12 COMMA 4, LETTERA C) DEL D.LGS. N. 39/2013

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 disciplina le inconferibilità e le incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico e, in particolare, l'articolo 12, comma 4, lettera c), stabilisce che:​

"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: [...] c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione."​

Questa disposizione mira a prevenire conflitti di interesse e garantire l'imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

PARERE ANAC

Nel parere del 2 aprile 2025 (Fasc. URAV n. 1217/2025) l'ANAC, al fine di verificare la concreta applicabilità delle suddette ipotesi al caso esaminato, ha preso in considerazione i seguenti profili:

  • 1. natura giuridica dell'incarico di Direttore generale;
  • 2. natura giuridica dell’istituzione comunale;
  • 3. riconducibilità dell’incarico di A.U. della società in controllo pubblico alla definizione di “componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico” di cui all’art. 12, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

Nell’esprimere il proprio parere, l'Autorità ha evidenziato che, anche in assenza di dettagli specifici sul caso, è possibile fornire indicazioni di principio sul tema.​

1. Natura dell'incarico di Direttore generale

L'ANAC ha valutato se l'incarico di Direttore rientri tra gli "incarichi dirigenziali" o tra quelli "amministrativi di vertice". In entrambi i casi, l'Autorità ha sottolineato che le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 si applicano, rendendo l'incarico potenzialmente incompatibile con altri ruoli in enti controllati, in quanto “le fattispecie recate dall'art. 11, comma 3, lett. c), e dall'art. 12, comma 4, lett. c}, sono, tra di loro, identiche differendo esclusivamente per l'applicabilità della prima agli incarichi amministrativi di vertice e della seconda a quelli dirigenziali”.

2. Natura dell'istituzione comunale

L'istituzione comunale è stata qualificata come una mera articolazione dell'ente locale, priva di personalità giuridica distinta. Pertanto, è soggetta alle stesse regole di incompatibilità previste per le pubbliche amministrazioni.​

3. Incarico di Amministratore Unico in società controllata

L'ANAC ha chiarito che l'incarico di Amministratore Unico in una società privata a controllo pubblico regionale rientra tra le "cariche di componente di organi di indirizzo" negli enti di diritto privato in controllo pubblico, menzionate nell'articolo 12, comma 4, lettera c).

Di conseguenza, l'assunzione simultanea di tale incarico e di un ruolo dirigenziale in una pubblica amministrazione è considerata incompatibile.

Sul punto si legge testualmente che “sebbene testualmente la disposizione faccia riferimento, al fine di integrare l'ipotesi di incompatibilità ivi recata, alla "carica di componente di organi di indirizzo" senza alcuna precisazione aggiuntiva in merito ai poteri gestori del titolare (circostanza non evidenziata dal soggetto interessato), l'ANAC, a massima tutela del principio di uguaglianza e a garanzia della razionalità complessiva del sistema, ha sempre interpretato (cfr. da ultimo delibera ANAC n. 136 del 2024) tale nozione richiamando la definizione di "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico" di cui all'art. 1, co. 2 lett. I), d.lgs. 39/2013: essa include, tra gli altri, gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili. Pertanto, laddove sia configurabile nel caso di specie un modello di amministrazione tradizionale imputabile ad un unico soggetto (in luogo che ad un CdA), non si dubita che esso sia riconducibile alla prospettata categoria la quale, come noto, si caratterizza per il possesso di "deleghe gestionali dirette" (cfr. ex multis delibere ANAC nn. 136 del 13 marzo 2024 e 399 del 19 maggio 2021). Trattandosi poi di una società totalmente partecipata dalla Regione omissis , si presume che il capitale sia totalmente detenuto dalla Regione che, perciò, esercita un controllo di tipo formale (secondo le forme previste dall’art. 2359 c.c.) e sostanziale (designazione e nomina dei vertici societari) sulla stessa”.

CONCLUSIONI

Il parere dell'ANAC ribadisce l'importanza di evitare sovrapposizioni tra incarichi pubblici e ruoli in enti controllati, per prevenire conflitti di interesse e garantire l'integrità dell'amministrazione pubblica.

In particolare, vanno applicati con grande rigore i seguenti principi:​

  • le disposizioni relative a incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili con cariche in organi di indirizzo di enti di diritto privato in controllo pubblico regionale;​
  • le interpretazioni ANAC sulla natura dell'ente o dell'istituzione comunale non sono suscettibili, in base ai principi sopra citati, di modificare l'applicabilità delle disposizioni di incompatibilità.

È fondamentale che le PA interessate da tali fattispecie valutino attentamente le proprie posizioni e, in caso di dubbio, si rivolgano all'ANAC per ottenere uno specifico parere.

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