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09/04/2025 Ipotesi di inconferibilita' ex art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di Presidente della Fondazione partecipata
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L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha recentemente reso pubblica la Delibera n. 120 del 26 marzo 2025, che affronta il tema della inconferibilità di incarichi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 39/2013. Questo provvedimento offre spunti significativi per tutti coloro che operano nel settore pubblico, evidenziando l'importanza di garantire l'integrità e la trasparenza nelle nomine.

CONTESTO NORMATIVO: ARTICOLO 7 DEL D.LGS. N. 39/2013

L'articolo 7 del D. Lgs. n. 39/2013 disciplina le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto determinati ruoli politici o amministrativi. Nello specifico, il comma 2, lettera d), stabilisce che non possono essere conferiti incarichi di Presidente o amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo pubblico a chi, nei due anni precedenti, sia stato:​

  • componente della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.​

Questa disposizione mira a prevenire conflitti di interesse e a garantire l'imparzialità nell'assegnazione di incarichi di vertice.​

DELIBERA ANAC N. 120/2025

La delibera n. 120/2025 affronta il caso specifico di un ex assessore comunale in carica fino alla data del 08.06.2024, che è stato nominato Presidente di una Fondazione controllata dal Comune, con decreto del Sindaco del 28.11.2024.

L'ANAC ha appreso la circostanza effettuando verifiche:

  • attraverso la consultazione dell’anagrafe degli amministratori locali e regionali presente sul sito del Ministero dell’Interno;
  • attraverso la consultazione del sito istituzionale del Comune.

A seguito delle verifiche effettuate, l'ANAC ha rilevato che tale nomina viola l'art. 7, comma 2, lettera d), del D.lgs. n. 39/2013, poiché l'ex assessore aveva ricoperto il ruolo politico nei due anni precedenti la nomina.​ Ha quindi avviato un procedimento di vigilanza e, nell’ambito dell’istruttoria, il Comune di (omissis) ha trasmesso all’Autorità lo Statuto e l’Atto Costitutivo della Fondazione, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, rilasciata in data 28.11.2024, ossia nella data di avvenuto conferimento dell’incarico di Presidente della Fondazione, e il Certificato dell’Ufficiale di Anagrafe del Comune di (omissis), attestante la popolazione residente nel comune al 31.12.2024.

All'esito dell'attività istruttoria, l'Autorità ha accertato la sussistenza dell'incompatibilità e, inoltre, ha evidenziato che l'ente conferente l'incarico aveva la responsabilità di verificare l'assenza di cause di inconferibilità prima di procedere con la nomina.​

L'Autorità ha sottolineato che:​

  • ​la normativa sull'inconferibilità ha lo scopo di evitare che decisioni pubbliche possano essere influenzate da interessi personali o da legami pregressi;
  • ​il rispetto di tali disposizioni è fondamentale per mantenere la fiducia della collettività, nonché di cittadini e stakeholders, nelle istituzioni pubbliche e negli enti da esse controllati.

IMPLICAZIONI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI CONTROLLATI

Alla luce di quanto emerso dalla delibera n. 120/2025, è essenziale che le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto privato in controllo pubblico adottino misure adeguate per garantire il rispetto delle normative sulla inconferibilità. Tra le azioni consigliate, si annoverano le seguenti:​

  • ​implementare procedure di verifica rigorose prima di conferire incarichi, assicurandosi che i candidati non rientrino nelle cause di inconferibilità previste dalla legge;

  • ​formare il personale responsabile delle nomine, specificatamente sulle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 e sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle stesse;
  • ​mantenere una documentazione dettagliata dei controlli effettuati, al fine di poter dimostrare all’ANAC e agli organi di controllo interni ed esterni, in caso di necessità, la diligenza nell'osservanza delle normative.

CASI DI INCONFERIBILITÀ

Le situazioni che possono determinare l'inconferibilità di un incarico sono diversificate e, tra queste, le più frequenti possono essere considerate le seguenti, a titolo di esempio:

  1. ​Nomina di un ex consigliere comunale a direttore generale di una società partecipata:​ un consigliere comunale di un comune con oltre 15.000 abitanti, in carica fino a giugno 2023, a settembre 2024 viene nominato direttore generale di una società partecipata al 100% dal medesimo comune.​ Questa nomina è inconferibile ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del D.lgs. n. 39/2013, poiché non sono trascorsi due anni dalla cessazione del mandato politico.​

  1. ​Assegnazione dell'incarico di Presidente di una Fondazione controllata da un ente pubblico a un ex assessore regionale:​ un ex assessore regionale termina il proprio mandato a dicembre 2022.​ A gennaio 2025, viene nominato Presidente della Fondazione il cui consiglio di amministrazione è nominato prevalentemente dalla regione.​ Anche in questo caso, la nomina risulta inconferibile, in quanto l'ex assessore ha ricoperto un incarico politico nei due anni precedenti.​

CONCLUSIONI

La delibera n. 120 del 26 marzo 2025 dell'ANAC ribadisce, ancora una volta, l'importanza di rispettare le disposizioni in materia di inconferibilità degli incarichi, al fine di garantire la l'integrità nelle nomine all'interno delle pubbliche amministrazioni e degli enti da esse controllati. Al riguardo va sottolineato che​:

  • ​la prevenzione dei conflitti di interesse è fondamentale per assicurare decisioni pubbliche imparziali e integre;
  • ​le amministrazioni devono adottare procedure rigorose per verificare l'assenza di cause di inconferibilità prima di procedere con le nomine;
  • il mancato rispetto delle normative sulla inconferibilità mina gravemente la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche.
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