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La delibera n. 82 del 3 marzo 2025 dell’ANAC ha per oggetto un esposto riguardante criticità nell’esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico di un Ente locale, in particolare in merito alla predisposizione e al rilascio del piano annuale degli interventi da parte dell’impresa affidataria. In risposta, l’Autorità ha richiesto chiarimenti e documentazione al Comune, che ha fornito risposte incomplete, omettendo di trasmettere i verbali di controllo. A seguito di tali carenze, l’ANAC ha avviato un’istruttoria formale, estesa poi anche a un affidamento in somma urgenza per la rimozione di alberature cadute. Il Comune ha successivamente inviato ulteriori riscontri, ma senza fornire una documentazione esaustiva sulle attività svolte e sui controlli effettuati.
L’attività di vigilanza effettuata dall’ANAC ha messo in luce approssimazioni e carenze nell’attività di coordinamento, direzione e controllo nella fase di esecuzione del contratto, da parte del Responsabile del procedimento e del Direttore dell’esecuzione del contratto, i quali non risultano aver adeguatamente assolto le funzioni normativamente attribuite dagli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016, essendo inoltre emerse apprezzabili carenze relativamente alla predisposizione della documentazione afferente ai controlli amministrativo/contabili previsti dalla lex specialis e dagli artt. 18 e 26 del D.M. n. 49/2018. L’Autorità ha rilevato notevoli margini di approssimazione e mancanze nell’approntamento e nella gestione dell’affidamento in somma urgenza disposto dall’Amministrazione comunale con verbale del 22.11.2023, deponendo ciò per una carente attività programmatoria e progettuale dei servizi da parte dell’Amministrazione, che ha, peraltro, determinato sostanziali sovrapposizioni delle prestazioni contrattuali rese dallo stesso appaltatore con riferimento ai due distinti contratti di cui si è trattato, nel mancato rispetto delle norme specifiche di riferimento e dei principi generali enunciati dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016.
L’attività di vigilanza dell’ANAC ha evidenziato approssimazioni e carenze nel coordinamento, direzione e controllo durante l’esecuzione del contratto, da parte del Responsabile del Procedimento (R.U.P.) e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), che non hanno adempiuto correttamente alle funzioni previste dagli artt. 31, 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, sono emerse lacune nella documentazione sui controlli amministrativo-contabili, in violazione delle disposizioni della lex specialis e degli artt. 18 e 26 del D.M. 49/2018.
In particolare, nel caso in esame, non è stata fornita la documentazione necessaria a dimostrare i controlli effettuati. Il Comune ha sostenuto che la programmazione degli interventi avveniva settimanalmente, senza però rispettare l’obbligo di predisporre un piano annuale, come richiesto dal Capitolato d’appalto.
L’assenza di controlli adeguati solleva dubbi anche sui pagamenti all’O.E., che dovevano avvenire solo previa verifica della regolarità delle prestazioni. Il R.U.P. e il D.E.C. non hanno garantito il rispetto delle disposizioni dell’art. 39 del Capitolato e dell’art. 26 del D.M. 49/2018.
L’Amministrazione ha disposto un affidamento in somma urgenza per la rimozione di alberature pericolose, ma le attività previste rientravano già nel contratto principale di manutenzione del verde. Non sono state fornite evidenze documentali che giustificassero questa scelta, generando sovrapposizioni e ambiguità nella gestione degli interventi.
L’ANAC ha rilevato gravi carenze nella programmazione e gestione dell’affidamento con conseguenti sovrapposizioni delle prestazioni tra i due contratti affidati allo stesso operatore economico, in violazione delle norme di riferimento e dei principi generali dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
Ciò premesso, con riferimento al ruolo e ai compiti del responsabile del procedimento e del direttore dell’esecuzione e, in particolare ai controlli in fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, l’ANAC ha elaborato la seguente Massima: “Le verifiche in corso di esecuzione sono finalizzate all’accertamento del rispetto, da parte dell’appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso. In base, infatti, a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 16, 18 e 26 del D.M. n. 49 del 7.3.2018 (norma di riferimento in punto di coordinamento – direzione – controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto), occorre sempre verificare nelle forme dovute e comprovare nel dettaglio che le attività e le prestazioni rese dall’O.E. siano eseguite in conformità al contratto cui ci si riferisce”.
Dalla Massima emerge che il controllo nell’esecuzione dei contratti pubblici non può essere approssimativo, ma deve essere rigoroso, documentato e coerente con la normativa vigente. Il R.U.P. ha la responsabilità di vigilare sulle verifiche del D.E.C., che a sua volta deve produrre verbali dettagliati e garantire la qualità del servizio. L’assenza di una tracciabilità adeguata dei controlli può compromettere la trasparenza, la gestione dei contenziosi e la corretta erogazione dei pagamenti, incidendo negativamente sulla gestione della spesa pubblica e sulla tutela dell’interesse collettivo.
Alla luce delle irregolarità riscontrate, l’ANAC ha disposto la trasmissione della delibera, contenente la massima sopra indicata, al Comune, al R.U.P., al D.E.C. e al R.P.C.T., affinché vengano adottati i necessari correttivi e fornite risposte entro 30 giorni.
Il R.U.P. ha il compito di organizzare e supervisionare i controlli durante la fase esecutiva del contratto, mentre il D.E.C. deve garantire il rispetto degli standard qualitativi, della tempistica e della reportistica. Le attività di controllo devono essere formalizzate in verbali dettagliati, documentando le criticità riscontrate e le azioni correttive.