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19/02/2025 L'inconferibilita' dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica
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Con atto n. 38 del 5 febbraio 2025 l’Anac, a seguito di una segnalazione relativa alla presunta ipotesi di inconferibilità, ha deliberato l’inconferibilità di un incarico dirigenziale assegnato da un Comune a un professionista che, nei due anni precedenti, aveva ricevuto incarichi professionali dallo stesso ente. In particolare, l'inconferibilità è stata dichiarata ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 per l’incarico di Responsabile dell'Area Tecnica di programmazione - Servizi LL.PP, Pianificazione e gestione finanziamenti pubblici interventi, PNRR, conferito dal Comune.

La normativa sulla prevenzione della corruzione impone limiti stringenti sugli incarichi dirigenziali, soprattutto se il soggetto ha svolto attività retribuite per l'ente prima della nomina.

Il D.Lgs. 39/2013, infatti, stabilisce che chi ha ricevuto incarichi da un’amministrazione non può assumere un ruolo dirigenziale nello stesso settore per almeno due anni.

Nel caso specifico, il Comune aveva affidato la direzione dell’Area Tecnica - Lavori Pubblici e Finanziamenti PNRR a un professionista che, nei due anni precedenti, aveva ricevuto più incarichi per consulenze tecniche e progettazioni. Questo ha sollevato un potenziale conflitto di interessi, con segnalazione e all'intervento di ANAC.

  • Elementi di incompatibilità rilevati

L’architetto incaricato aveva ricevuto diversi affidamenti professionali dal Comune nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico dirigenziale. Alcuni incarichi erano direttamente connessi al settore tecnico dello stesso Comune, costituendo un potenziale conflitto di interessi.

Inoltre, non risultava pubblicata la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità (art. 20, D.Lgs. 39/2013).

  • Decisione dell’ANAC

L’ANAC ha esaminato la vicenda e, dopo aver riscontrato l’effettiva violazione del principio di inconferibilità, ha deliberato:

  • l’inconferibilità dell’incarico per violazione dell’art. 4 del D.Lgs. 39/2013.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune è stato incaricato dall’ANAC di:

  • dichiarare nullo l’atto di conferimento dell’incarico;
  • contestare la causa di inconferibilità ai membri dell’organo conferente;
  • applicare le sanzioni previste per eventuali responsabilità amministrative.
  • Conseguenze

L'incarico va annullato e i membri dell’organo conferente non possono conferire nuovi incarichi per tre mesi, in base all’art. 18 del D.Lgs. 39/2013.

La Delibera n. 38/2025 sottolinea l’importanza di garantire imparzialità e trasparenza nella gestione degli incarichi pubblici. L'obiettivo è evitare favoritismi e conflitti di interesse che potrebbero compromettere il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Questa pronuncia si inserisce in un contesto di maggiore attenzione alla prevenzione della corruzione, in linea con le direttive europee e con le regole sul controllo dei finanziamenti PNRR, settore in cui ANAC ha intensificato la vigilanza.

  • Misure da attuare

Per evitare violazioni e sanzioni, le pubbliche amministrazioni devono:

  • verificare sempre il periodo di “raffreddamento” di due anni prima di assegnare incarichi dirigenziali;
  • pubblicare la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità prima del conferimento dell’incarico;
  • garantire la massima trasparenza nei processi di nomina, adottando sistemi di controllo interni.

La decisione dell’ANAC rappresenta un chiaro segnale che la trasparenza e il rispetto delle norme anticorruzione non sono negoziabili.

L’Autorità vigila costantemente, sia d'ufficio sia a seguito di segnalazioni.

A riguardo va ricordato che, secondo l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Autorità Nazionale Anticorruzione:

  • esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni;
  • ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente;
  • ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

Secondo l’art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, l’Autorità Nazionale Anticorruzione:

  • vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

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