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30/10/2024 Comuni non qualificati e criticita' gestionali di centrali di committenza nella gestione delle gare delegate
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I contratti pubblici costituiscono, come noto, un'area ad alto rischio corruttivo.

In particolare, integra un rischio alto e, talvolta, altissimo:

  • la fase di affidamento del contratto.

Monitorando l'area dei contratti pubblici e, in particolare, gli affidamenti, l'Autorità ha rilevato criticità in alcune procedure di gara gestite, su delega di alcuni comuni, in qualità di stazioni appaltanti non qualificate, da una centrale di committenza.

Nel caso in esame è stato accertato che vari comuni, non avendo il necessario livello di qualificazione, si sono rivolti ad una centrale di committenza affinché quest’ultima svolgesse la fase di affidamento per conto dei medesimi. “Pertanto, la centrale di committenza avrebbe dovuto condurre l’intera fase di gara, e quindi adottare tutti i relativi provvedimenti ed assumerne la relativa responsabilità. Tuttavia, in sede istruttoria è emerso come alcuni atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti la fase di gara siano stati adottati dall’ente comunale non qualificato”.

Con le delibere 465, 466, 467, 468, 469 l'Autorità ha quindi stabilito quanto segue.

Quando una stazione appaltante non qualificata, come il comune privo di qualificazione, delega una gara a una centrale di committenza o a una stazione appaltante qualificata, quest’ultima è tenuta a gestire l’intera procedura, assumendo la responsabilità per tutti gli atti e provvedimenti, inclusi i documenti di gara, la nomina della commissione giudicatrice e l'aggiudicazione. Questo principio mira a garantire la legittimità della procedura, sfruttando la competenza dell'ente qualificato.

L'ANAC, con le richiamate deliberazioni del Consiglio dello scorso 23 ottobre 2024, ha confermato questo principio in riferimento a diverse gare gestite da un ente pubblico, in qualità di centrale di committenza.

In tali casi, la centrale di committenza non ha adempiuto al proprio obbligo giuridico di svolgere la fase di affidamento per conto dell'ente comunale.

In particolare, è emerso che, non essendo qualificato, l’ente comunale si è affidato ad un soggetto terzo per la fase di affidamento, ma alcuni atti chiave sono stati adottati dall’ente comunale stesso, senza il necessario supporto.

L'ANAC ha sottolineato che la centrale di committenza non ha fornito un contributo sostanziale nella preparazione dei documenti di gara né nello svolgimento della procedura.

Di fatto, la centrale di committenza ha svolto solo attività di consulenza e assistenza, senza assumere responsabilità sugli atti caratterizzanti la fase di affidamento.

La normativa prevede, per contro, che la responsabilità dell’intera procedura di gara, inclusi gli atti fino all’aggiudicazione, sia a carico del soggetto qualificato.

Il ruolo della qualificazione garantisce che la procedura sia gestita con le competenze necessarie, come stabilito dal nuovo codice dei contratti pubblici.

L'ANAC ha evidenziato che, nelle gare esaminate, la gestione è stata affidata, in pratica, a enti comunali non qualificati, invece che a soggetti qualificati come la centrale di committenza.

Questo approccio vanifica il sistema di qualificazione, e molte delle gare analizzate hanno evidenziato criticità evitabili, come errori nei requisiti di partecipazione o mancate verifiche sui requisiti dell'aggiudicatario, problemi che la normativa vigente cerca di prevenire.

L'ANAC ha invitato i Comuni e la centrale di committenza a comunicare all’Autorità medesima le eventuali decisioni che intendono adottare in merito alle criticità rilevate, entro 30 giorni dalla ricezione della delibera sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia dei contratti pubblici.

L'ANAC ha infine segnalato che la ripetizione delle violazioni riscontrate nella delibera può comportare l'attivazione dei poteri previsti dall’art. 220, comma 3, del d.lgs. 36/2023, secondo cui “Se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del codice l'ANAC emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Con il regolamento di cui al comma 4, l'Autorità individua un termine massimo, che decorre dall'adozione o dalla pubblicazione dell'atto contenente la violazione, entro il quale il parere può essere emesso. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante. Se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a trenta giorni dalla trasmissione, l'Autorità può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

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