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23/10/2024 La visita ispettiva ANAC delegata alla Guardia di Finanza nell'area dei contratti: l'ispezione presso la Citta' Metropolitana di Catania
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Con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023 è stato approvato il “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici”, che costituisce una delle aree a più alto rischio corruttivo.

In attuazione di tale regolamento, l'Autorità approva, annualmente, il Piano annuale delle ispezioni 2023 in relazione al quale, nei giorni 12, 13, 14 e 15 settembre 2023 si sono svolte le e attività ispettive presso la Città Metropolitana di Catania. Gli esiti dell’ispezione sono confluiti nella Delibera n. 438 del 30 settembre 2024.

Obiettivo dell’ispezione era:

  • verificare la funzionalità della Città Metropolitana di Catania in qualità di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 66/201), nonché, quale Centrale Unica di Committenza, in relazione alle esigenze e ai fabbisogni degli Enti Locali territoriali.

L'Autorità ha agito attraverso la Guardia di Finanza, la quale ha provveduto ad acquisire tutta la documentazione necessaria, compresa la documentazione relativa alle due gare sotto indicate:

a. “affidamento di manutenzione immobili e impianti di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della regione Sicilia”;

b. “servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della regione Sicilia”.

Oltre all'acquisizione della documentazione, le ispezioni hanno avuto ad oggetto richieste per le quali sono stati forniti i relativi riscontri.

Dalla documentazione acquisita e dai riscontri forniti, sono emerse una serie di criticità.

All’esito dell’attività ispettiva condotta e alla luce di quanto emerso, sia in base a quanto riferito dal responsabile dell’Ufficio Soggetto Aggregatore che dalla documentazione acquisita, si deve concludere che, ad oggi, pur essendo iscritta nell’Elenco dei Soggetti aggregatori dal 2015, la Città Metropolitana non ha ancora definito un sistema strutturato per l’acquisizione delle esigenze degli Enti della Regione, che consenta di effettuare acquisti per le categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. 2018, diverse da quelle del settore sanitario. Tale carenza è risultata anche dall’impostazione della documentazione delle sole due gare sin qui espletate che, come già rilevato, non conteneva alcuna informazione sulla numerosità e ubicazione sia degli Enti della Regione che avrebbero potuto aderire alle rispettive convenzioni o riguardo agli edifici per i quali sarebbero stati richiesti gli interventi di manutenzione e di pulizia. Sebbene entrambe le procedure abbiano visto la partecipazione di una pluralità di operatori economici, la descritta incompletezza informativa e la mancata articolazione in lotti potrebbero aver scoraggiato la partecipazione di altri potenziali concorrenti, risultando oltremodo difficile formulare un’offerta, oltre a determinare l’anticipata conclusione dello strumento, rivelatosi anzitempo inadeguato alle effettive esigenze. Quanto alle motivazioni fornite rispetto a tale inattività, che sarebbe da ricondurre alla carenza di personale disponibile dell’ufficio “Soggetto Aggregatore/Centrale di Committenza/Monitoraggio OO.PP.”, occorre considerare che, sebbene detto Servizio sia composto solo dal funzionario responsabile e da soli due collaboratori, peraltro, impegnati prevalentemente in attività che esulano dalle attribuzioni di loro spettanza, l’Ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di aggiudicazione (diverse da quelle aggregate) parrebbe adeguatamente dotato di personale. Sicché, se l’Ufficio Soggetto Aggregatore non è strutturato per la redazione della documentazione di gara e per la conduzione delle procedure, è stato riferito che il Servizio Appalti riesce a svolgere tale attività; pertanto, una sinergica compartecipazione di entrambe le strutture potrebbe essere sufficiente per consentire di assolvere le funzioni assegnate dalla legge.

Quanto al mancato svolgimento delle funzioni di Soggetto Aggregatore, occorre, infine, considerare che per effetto dell’entrata in vigore del nuovo codice, d.lgs. n. 36/2023, e del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, “….i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89……”, sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Resta fermo, tuttavia, che il presupposto di tale automatica qualificazione è che siano mantenuti i requisiti richiesti al tempo dal D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’iscrizione nell’Elenco dei Soggetti Aggregatori, tra i quali anche quello di svolgere attività di centrale di committenza, con carattere di stabilità e mediante un’organizzazione dedicata. Tali condizioni al momento non sono risultate sussistenti in capo alla Città metropolitana. Pertanto, in assenza di adeguate azioni, appare complesso - almeno nel breve periodo - attendere miglioramenti della complessiva funzionalità dell’Ufficio.

Il riscontro della CUC

Con nota acquisita dal protocollo generale dell’Autorità al n. 89898 del 30/07/2024, la città metropolitana di Catania ha riscontrato la richiesta dell’Autorità, confermando che l’Ente presenta una carenza di organico generalizzata in tutti i settori, nonostante l’avvio delle necessarie procedure concorsuali. Al contempo, pur asserendo di ritenere strategica l’attività di Soggetto Aggregatore di cui all’art. 9 del d.l. n. 66/14, la stessa ha riferito di essersi limitata a riorganizzare la macrostruttura dell’Ente con l’inserimento di una E.Q. (incarico di elevata qualificazione) dedicata, nell’ambito del Servizio che si occupa di tutti gli appalti. È stato anche sottolineato come, sino ad oggi, la struttura sia stata fortemente impegnata nell’espletamento di numerose procedure aventi ad oggetto interventi nel settore della viabilità e dell’edilizia scolastica, ma che per l’anno in corso sono stati approvati due progetti riguardanti attività rientranti degli ambiti propri dei Soggetti Aggregatori (diversi da quelli sanitari), per i quali saranno presto avviate le relative gare con procedura aperta. Circa le osservazioni sulla attività riguardante le due gare espletate, l’Ente si è limitato a sottolineare che - come già rilevato nella CRI – vi è stata una buona partecipazione di concorrenti (alla prima procedura hanno comunque partecipato 10 operatori economici, mentre nella seconda hanno partecipato n. 21 operatori economici). Inoltre, è stato specificato che è stata data pubblicità alle iniziative assunte ed alle convenzioni sottoscritte, per incentivare l’adesione da parte di comuni e Consorzi e che gli interi importi delle convenzioni si sono esauriti entro i tempi preventivati. Questa circostanza conferma che la procedura di gara è stata bandita sulla base di importi definiti in modo approssimativo senza aver preventivamente acquisito le esigenze degli enti che avrebbero aderito alle convenzioni.

Con il riscontro fornito la Città Metropolitana di Catania, ha confermato quanto già rilevato nella CRI in merito al mancato espletamento di procedure nelle categorie merceologiche indicate dal D.P.C.M. dell’11 luglio 2018, per le quali l’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 prescrive l’intervento dei soggetti aggregatori (fatta eccezione per quelle in ambito sanitario), avendo la stessa comunicato che allo stato sono solo in fase di progettazione ulteriori procedure per interventi rientranti nelle altre categorie merceologiche; il medesimo ente ha poi sostanzialmente confermato che, nelle procedure indette, il fabbisogno è stato determinato in via del tutto approssimativa e senza una reale ed effettiva valutazione preventiva delle esigenze degli enti potenzialmente coinvolti, non assolvendo così in modo efficiente ad uno dei principali capisaldi della normativa istitutiva, consistente nella realizzazione di concreti obiettivi di razionalizzazione della spesa, mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi. Nella medesima nota di riscontro è altresì confermato che tale carenza è dovuta alla mancanza di un sistema strutturato di rilevazione dei fabbisogni e all’insufficienza delle dotazioni di risorse umane e strumentali, anche considerata la richiamata commistione tra Uffici e Servizi, non adeguatamente regolamentata. Pertanto, tenuto conto delle ragioni poste a fondamento delle norme relative alla centralizzazione e aggregazione degli acquisti, delle risorse finanziarie all’uopo istituite e delle previsioni derogatorie a tutt’oggi contenute nelle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, per cui la CUC, al pari degli altri soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d.l. n. 66/2019, è qualificata di diritto e deve operare quale punto di riferimento per altre amministrazioni non qualificate (artt. 63, commi 4, 6, lett. d) e 9), deve concludersi che la stessa è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie al fine disporre di risorse adeguate e di un’organizzazione che le consentano di svolgere i compiti affidati dalla legge.

Per tutto quanto esposto, la Città Metropolitana di Catania è stata invitata a comunicare all’ANAC, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della delibera n. 438 del 30 settembre 2024, le eventuali misure assunte per accelerare il processo di riorganizzazione avviato.

Al riguardo, l’ANAC ha valutato la circostanza che, ad oggi, la Città Metropolitana di Catania sebbene sia sempre stata iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori, non è ancora attiva nelle categorie merceologiche diverse da quelle dell’ambito sanitario, individuate dal D.P.C.M. 11 luglio 2018. Tuttavia, posto che la Città Metropolitana di Catania è qualificata di diritto ai sensi dell’art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, è doveroso per la stessa:

- disporre di risorse adeguate e di un’organizzazione efficace di risorse umane e strumentali che la mettano in grado, di fatto, di svolgere i compiti che le sono affidati, anche promuovendo il ricorso proattivo a forme più efficienti di programmazione degli acquisiti e di raccolta dei fabbisogni relativi alle medesime categorie merceologiche, al fine di tarare in maniera ottimale il medesimo fabbisogno anche in fase preliminare di progettazione delle future gare aggregate.

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