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17/10/2024 Affidamento diretto e rischio corruttivo
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Al confronto di preventivi su piattaforma MEPA con affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 si applica la seguente MASSIMA regolatoria ANAC:

  • la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze” .

La Massima è stata resa nota dall’ANAC il 15 ottobre, in relazione al parere di precontenzioso n. 410 del 2024. Il comunicato dell’Autorità ha chiarito che:

  • di fronte alle doglianze di un’impresa che ha contestato la legittimità dell’affidamento disposto a favore di altro operatore economico, l'Anac ha dato ragione alla stazione appaltante in quanto, trattandosi di un affidamento diretto, non vi è titolo, per l’impresa non affidataria, per ritenersi lesa da supposte irregolarità procedurali, non essendo stata posta in essere una procedura negoziata. In pratica, “le doglianze formulate dall’impresa istante devono ritenersi prive di pregio, con l’effetto che la condotta della stazione appaltante, appare corretta e non suscettibile di censure”.

Alla base del ragionamento dell’Autorità vi è la considerazione che, nel recente documento approvato dal Consiglio lo scorso 30.7.2024 recante “Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture”, “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez. V, sentenza n 503 del 15.01.2024; Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021), la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale. L’ affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario”. Sussiste la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento.

In base a quanto sopra indicato, l’Autorità ha escluso la sussistenza di un rischio corruttivo, inteso come illegittima, illegalità e disfunzione amministrativa e ha, per contro, ritenuto che l’operato della stazione appaltante è da ritenersi conforme alla normativa di riferimento, in particolare l’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023.

L’Anac si è pronunciata a seguito di un’istanza presentata relativamente alla procedura di Confronto di Preventivi su piattaforma MEPA con affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 dei servizi di imbustamento, postalizzazione e riscossione ordinaria sui ruoli ordinari TARI e IDRICO; servizi di accertamento, imbustamento, postalizzazione e riscossione coattiva IMU, TARI e IDRICO 2023, 2024 e 2025 per un importo a base di gara di euro 140.000,00.

Con tale istanza viene chiesto all’Autorità di pronunciarsi in merito alla legittimità dell’affidamento disposto a favore di altro operatore economico in presunta violazione dei principi di cui all’art. 50, co. 1, lett. b) del vigente d.lgs 36/2023.

L’Autorità ha considerato che l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro è:

  • la procedura nella quale, anche senza consultazione di più operatori economici, sono scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Le doglianze e le violazioni di legge dedotte dall’impresa istante non possono, pertanto, essere ritenute applicabili al caso di specie, regolato invece dal summenzionato art. 50, co. 1 lett. b).

In particolare, è priva di fondamento la doglianza relativa alla presunta carenza di motivazione nella scelta dell’o.e. vincitore, stante la discrezionalità della stazione appaltante in materia, come peraltro osservato nel citato “Vademecum”.

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