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Il 27 settembre 2024 il Presidente dell’ANAC, rispondendo ad una richiesta di parere in merito alla pubblicazione dei dati concernenti l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, ha chiarito che le pubbliche amministrazioni, con cadenza annuale, devono pubblicare:
L’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, concernente i tempi di pagamento, dispone testualmente:
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata” |
Con riferimento alla suddetta disposizione, l’Autorità, ha chiarito che “Le amministrazioni […] rendono disponibile nella sotto-sezione di secondo livello “Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti” della sezione “Amministrazione trasparente”, possibilmente non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione e il numero delle imprese creditrici, fra le quali, secondo un’interpretazione coerente delle disposizioni dell’art. 33, sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle p.a./enti, ivi inclusi singoli professionisti” (delibera n. 1310/2016).
L’Autorità ha chiarito, altresì, che sono esclusi dal regime di trasparenza obbligatoria:
L’ esclusione in esame deriva:
1. dal DPCM del 22 settembre 2014;
2. dalla Circolare n. 3 MEF - RGS del 14 gennaio 2015.
Ciò premesso, i dati dell’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici vanno pubblicati nella sezione dedicata all'indicatore di tempestività dei pagamenti e all'ammontare complessivo dei debiti.
Nelle pubblicazioni della sotto-sezione “Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti” devono essere riportati:
In definitiva, l’ANAC rifacendosi all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33/2013, ha chiarito che i dati relativi ai debiti e alle imprese creditrici, rappresentano informazioni di particolare importanza nel contesto del problema dei ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Rendendo trasparente l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici secondo le indicazioni fornite dall’Autorità, che comprendono anche lavoratori autonomi e liberi professionisti, si crea uno strumento estremamente efficace per l’emersione e la prevenzione della grave criticità dei ritardati pagamenti.