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Il 20 settembre 2024 l’ANAC ha reso noto che lo scorso 30 luglio il Consiglio dell’Autorità, con delibera n. 380:
In pratica, l’ANAC ha deliberato:
Il provvedimento dell’ANAC, che ha accertato la natura ritorsiva degli atti di riorganizzazione approvati dal Direttore, oltre che di altre successive iniziative, è stato adottato in forza del “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”, approvato con Delibera n. 690 del 1° luglio 2020.
La tutela avverso tale provvedimento è affidata al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma e il relativo rimedio giurisdizionale va esperito nel termine di 60 giorni, ai sensi del Codice del processo amministrativo (art. 119, comma 1, lettera b) del d.lgs. 104/2010).
Se non chè, la difesa contro la delibera n. 380 del 30 luglio 2024 è da considerarsi di grande complessità e ad elevato rischio di soccombenza, tenuto conto che l’Autorità ha riconosciuto che, per quanto attiene all’elemento soggettivo, ossia alla volontà di punire il dirigente con misure dal carattere ritorsivo adottate a seguito di una segnalazione presentata dal dirigente medesimo (quale soggetto indicato dall’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001), lo stesso si presume dalla circostanza che “è a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa” (comma 7, art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Al riguardo va sottolineato che, dall’istruttoria ANAC relativa al procedimento sanzionatorio in esame, è emerso che le condotte e le iniziative intraprese dal direttore generale, in danno degli interessi e della posizione dirigenziale del segnalante, come descritte nella delibera 380, hanno carattere ritorsivo ai sensi dell’art. 54-bis, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001, non avendo fornito il direttore generale la prova della non ritorsività delle stesse. Dà atto l’Autorità che nel merito delle deduzioni di parte, infatti, si rileva che le stesse si articolano approfonditamente su argomenti di carattere generale riconducibili alle ragioni di opportunità che hanno indotto … (il direttore generale) ad una rimodulazione radicale dell’assetto organizzativo. Tuttavia, le medesime controdeduzioni si palesano scarne rispetto alla contestazione di addebiti formulata dall’ANAC e scarsamente pertinenti al thema decidendum incentrato sulla prova della non ritorsività delle iniziative pregiudizievoli segnalate dal whistleblower e assunte dal Direttore … successivamente alla sua segnalazione di illeciti. Invero, fermo restando quanto riportato in premessa, non si coglie nella memoria difensiva alcun elemento idoneo a integrare prove a discarico. Ne consegue che dette condotte e iniziative sono state assunte e disposte a causa della segnalazione effettuata dal dott. … (dirigente ) in ordine a presunte illegittimità delle quali era venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro presso l’Agenzia ...”.
Le illegittimità segnalate e l’intera vicenda riguardano un’Agenzia di sviluppo e innovazione in agricoltura di una regione del Italia meridionale e l’oggetto delle segnalazioni sono relative a:
●una presunta condotta illegittima del direttore in ordine all’assunzione, con propri e autonomi Provvedimenti, di incarichi dirigenziali ad interim all’interno dell’Agenzia, laddove l’assegnazione di detti incarichi è prerogativa esclusiva di organi esterni all’Agenzia, quali la Giunta Regionale;
●un presunto conflitto di interessi in capo al direttore che avrebbe riguardato la sua stessa nomina di Direttore dell’Agenzia, essendo egli comproprietario di una società erogatrice di una serie di servizi, molti dei quali della medesima natura di quelli forniti dall’Agenzia. |