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La Camera dei deputati, l’11 luglio 2024, ha approvato il Disegno di Legge a firma del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che, all'articolo 1, prevede la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite e l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
Il 9 agosto scorso è stata, infine, definitivamente approvata la Legge n. 114 (c.d. Legge Nordio, in G.U. 10/08/2024, n.187), rubricata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare”, che, all’art. 1, comma 1, lett. b), dispone l’abrogazione dell’articolo 323 c.p..
L’abrogazione è conseguente all'attuazione della direttiva 2017/1371, c.d. “PIF” (Protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea, entrata in vigore nel 2017) e alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione – COM (2023) 234 del 3 maggio 2023.
QUALI SONO LE CRITICITÀ PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE NEL CONTESTO POST ABROGAZIONE?
Innanzitutto, il vulnus normativo dell’abrogazione del reato di abuso d’ufficio impatta direttamente sulla prevenzione della corruzione, con gravi ripercussioni sia per la spesa pubblica sia per la tutela dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. L’impatto si genera soprattutto su settori sensibili quali, in particolare:
Secondo l’ANAC, dopo l’abrogazione del reato di abuso d'ufficio:
In particolare, il Presidente dell’ANAC ha evidenziato, testualmente, nell’Audizione al Senato del 5 settembre 2023, quanto segue (attualizzato all'avvenuta abrogazione).
Primo rilevante effetto connesso all’abrogazione del reato di cui all’art. 323 c.p. > vuoto di tutela
Secondo rilevante effetto connesso all’abrogazione del reato di cui all’art. 323 c.p. > forte incertezza applicativa
Un secondo rilevante effetto connesso all’abrogazione del reato di cui all’art. 323 c.p riguarda quelle ipotesi per cui residua una forte incertezza applicativa in merito alla possibilità di ricondurle ad altre fattispecie esistenti, con l’ulteriore conseguenza di generare una situazione di difficoltà applicativa, in contrasto proprio con lo scopo garantista di tipizzazione e chiarificazione che l’abrogazione si prefigge.
In conclusione, nelle ipotesi descritte, secondo l’ANAC l’abrogazione dell’art. 323 c.p. può, quindi, produrre un significativo vuoto di tutela e sicuramente notevoli incertezze applicative, essendo controversa la possibile applicazione delle fattispecie di truffa, ai danni delle strutture pubbliche, o di concussione
QUALI SONO I NECESSARI CORRETTIVI DA PORRE IN ESSERE, NEL CONTESTO POST ABROGAZIONE, NELL’AMBITO DEL PTPCT?
L'abuso d'ufficio era il reato previsto dall'articolo 323 del Codice Penale, che così disponeva: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
Secondo l’analisi dell’ANAC, l’abrogazione incide, molto significativamente, su numerosi settori dell’ordinamento giuridico e su una materia particolarmente delicata in relazione agli ambiti di interesse coinvolti e alle conseguenti ripercussioni trasversali.
Affinché, in assenza del reato di abuso d’ufficio, non si determini nell’ordinamento un pericoloso vuoto di tutela in relazione alle molteplici e articolate fattispecie sopra richiamate, tenendo conto che il principio di tassatività della norma penale osta a qualsiasi possibilità di estensione analogica in materia penale, l’ANAC ha suggerito di valutare ulteriori possibili soluzioni di modifica del Codice penale.
Inoltre, in conseguenza dell’abrogazione, l’ANAC ha evidenziato che si rende necessario, per rispondere efficacemente agli abusi, potenziare “le misure extra-penali di supporto, con un rafforzamento dei controlli interni e delle misure sanzionatorie amministrative e disciplinari, che dovrebbero essere caratterizzate da prontezza e da capacità afflittiva”.
L’ANAC auspica, pertanto, nel contesto post abrogazione, un maggiore e deciso rafforzamento delle disposizioni normative extra-penali e amministrative sulla prevenzione della corruzione per garantire la semplificazione e la trasparenza dei processi decisionali e l'accesso dei cittadini alle informazioni, come sottolineato anche dalla Camera dei deputati nel parere sulla proposta di direttiva UE contro la corruzione (Audizione del Presidente al Senato del 5 settembre 2023).
Il PTPCT dovrà recepire tali indicazioni dell’ANAC, prevenendo misure per il: