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26/06/2024 Proroga contratti pubblici e malfunzionamento della SA
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Negli appalti di servizi, gli affidamenti in proroga e le estensioni del servizio violano il principio inderogabile, rispondente a ragioni di interesse pubblico, in base al quale:

  • salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, l’ente, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica.

Il RPCT, nelle attività di verifica e monitoraggio dell'area dei contratti pubblici, ha l'onere di rilevare i casi in cui la proroga si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, con conseguente violazione dei principi europei di libera concorrenza e parità di trattamento.

In presenza di simili situazioni, il RPCT ha l'onere, altresì, di porre in essere i necessari interventi correttivi, intervenendo anche, se necessario, sulla modifica del PTPCT, assorbito dalla sezione 2.3 del PIAO.

Il comportamento inerte del PTPCT integra gli estremi dell’omissione, rilevante sotto plurimi profili, incluso il profilo della responsabilità dirigenziale, e, ove ne ricorrano i presupposti, della responsabilità per danno erariale.

Quando l'Autorità Nazionale anticorruzione interviene in situazioni in cui viene accertato che la proroga costituisce una fattispecie illecita:

- dà mandato al competente Ufficio di trasmettere la delibera di accertamento, per le valutazioni di competenza, in merito all’assunzione dei possibili correttivi rispetto alle criticità emerse in corso di istruttoria, con richiesta all’ente di riscontro all’Autorità nel termine di 30 giorni.

È quanto si è verificato con la Delibera n. 292 del 12 giugno 2024, con la quale l’Anac, in relazione all’appalto pubblico di servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera, ha stabilito la seguente massima:

Appalto pubblico - Servizi - Scelta del Contraente - Procedura - Affidamento senza gara – Proroga – Divieto.

La disciplina dettata dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha posto un generale divieto di proroga dei contratti pubblici, trovando affermazione il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica. La proroga si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, in violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006 e dall’art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016.

Appalto pubblico - Servizi - Scelta del Contraente -– Procedura - Affidamento senza gara – Proroga tecnica– Ratio – Limiti.

A fronte del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici, vi è una residuale facoltà, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all’opzione di proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara. La proroga tecnica dei contratti pubblici ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara. È ammessa solo quando sia prevista dalla lex specialis e nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.

Nel deliberare sul caso concreto di affidamento da parte dell’Ares 118 del servizio di soccorso, l'Autorità ha testualmente statuito che:

- la gestione, da parte dell’Ares 118, del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera, presenta numerosi profili di anomalia e criticità;

- dal 1°dicembre 2015 al 30 novembre 2018, nella vigenza dei contratti stipulati il 30 dicembre 2015 con il RTI Heart Life Croce Amica S.r.l./Formia Soccorso/Croce Medica Italiana/Croce Blu Coop. Soc. a r.l./San Paolo della Croce Coop. Soc. ed il RTI Heart Life Croce Amica/Croce Bianca/San Paolo della Croce Coop. Soc./Formia Soccorso, l’Ares 118 ha affidato ai due medesimi RTI, in forma diretta, in assenza di congrua motivazione, ulteriori appalti di servizi per un importo complessivo di € 15.112.274,27;

- dopo la scadenza dei contratti, dal 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2024, l’Ares 118 ha affidato ai due medesimi suddetti RTI in forma diretta, attraverso reiterati affidamenti in proroga ed estensioni del servizio in assenza di congrua motivazione, appalti di servizi per un valore complessivo di € 183.388.181,19;

- gli affidamenti diretti posti in essere dall’Ares 118 hanno sottratto al confronto concorrenziale per oltre 5 anni appalti di servizi di particolare rilevanza economica, in violazione dei principi enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016, in base ai quali l’affidamento degli appalti di servizi deve svolgersi nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

- il reiterato utilizzo degli affidamenti diretti appare riconducibile ad inefficienze nella programmazione degli acquisti, a carenze di coordinamento tra l’Ares e la Regione Lazio, nonché a carenze organizzative e strutturali dell’Ares nella gestione delle procedure di gara, che non risultano in linea con i principi di efficacia e tempestività enunciati dall’art. 2 del d.lgs. 163/2006 poi riprodotti dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016, nonché con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;

- la reiterazione delle violazioni sopra rilevate potrebbe dar luogo all'attivazione dei poteri dell'Autorità previsti dall'art. 220 comma 2 del d.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 6 comma. 2 lett. j) del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 36/2013 (Legittimazione straordinaria - Delibera n. 268 del 20 giugno 2023).

Per questi motivi, la deliberazione di Anac:

- dà mandato al competente Ufficio di trasmettere la delibera all’Ares 118 per le valutazioni di competenza in merito all’assunzione dei possibili correttivi rispetto alle criticità emerse in corso di istruttoria, come sopra evidenziate, con richiesta di riscontro all’Autorità nel termine di 30 giorni;

- dà mandato al competente Ufficio di trasmettere la delibera alla Regione Lazio in virtù delle funzioni di indirizzo, coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo sull’Ares 118 previste dall’art. 15 della L.R. 3.8.2004, n. 9, per le valutazioni di competenza in merito all’assunzione delle possibili iniziative e decisioni utili al superamento delle anomalie e criticità venute in rilievo;

- dà mandato al competente Ufficio di inviare la delibera alla mandataria Heart Life Croce Amica S.r.l. per opportuna informazione.

Restano ovviamente aperti i profili di responsabilità in capo ai soggetti che hanno dato corso alle proroghe ritenute illegittime dall’Autorità, inclusi i profili derivanti dall’eventuale omessa vigilanza da parte del RPCT.

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