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Con Massima tratta dalla Delibera n. 244 del 24 maggio 2024, l’Anac ha statuito che “le verifiche in corso di esecuzione sono finalizzate all’accertamento del rispetto, da parte dell’appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso. In base, infatti, a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 e del D.M. n. 49 del 7.3.2018 (norme di riferimento in punto di coordinamento – direzione – controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto), occorre sempre verificare e comprovare nel dettaglio che le attività e le prestazioni rese dall’O.E. siano eseguite in conformità al contratto cui ci si riferisce”.
In effetti sono frequenti, nella prassi operativa, approssimazioni e carenze nell’attività di direzione, controllo e verifica in fase di esecuzione del contratto da parte del Direttore dell’esecuzione e del Responsabile del procedimento.
Questi ultimi, anche nei contratti di servizi o forniture:
L’assolvimento di tale obbligo richiede la documentazione di un efficace e chiara disciplina dei controlli dell’operato dell’appaltatore nella fase esecutiva del contratto, nonché la predisposizione, da parte dei competenti soggetti della Stazione Appaltante, della documentazione relativa ai controlli amministrativo/contabili prevista dal D.M. n. 49/2018, con cui sono state approvate le “Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione del contratto”.
Ricorda l’Anac che tale Decreto, al Titolo III, nell’indicare le modalità di svolgimento delle funzioni di D.E.C. prevede, all’art.18, che “Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento” stabilendo, altresì, che “[…] le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.
Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito “processo verbale.”
L’intervento dell’Anac è stato generato da un’indagine ricognitiva di carattere generale a mezzo della BDNCP volta ad acquisire elementi utili alla verifica dell’attività contrattuale delle S. A. e dei controlli operati da parte delle stesse nella fase esecutiva dei contratti di servizi e forniture.
Nell’ambito di tale procedura, l’Autorità ha individuato l’affidamento relativo al “Servizio di vigilanza armata e televigilanza presso il palazzo della Regione sito in Torino - piazza castello n. 165 - C.I.G. 8479960C5B. S. A. Regione Piemonte”.
L’Ente affidante è stato invitato a comprovare l’effettivo svolgimento delle verifiche e dei controlli attuati in fase di esecuzione, con riguardo alle prestazioni rese dall’O.E. affidatario, inviando anche i verbali sopralluogo/constatazione redatti.
Ne è scaturito l’accertamento di irregolarità di cui alla Delibera n. 244 del 24 maggio che è stata trasmessa al R.U.P., al D.E.C. e al R.P.C.T. della stessa Amministrazione per le valutazioni di competenza e per l’assunzione degli opportuni correttivi, da estendere a tutti gli appalti di servizi di competenza e di analoga natura, in corso di esecuzione e/o soggetti a futuro affidamento.
Team Entionline
Servizio di supporto specialistico All Anticorruzione