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06/06/2024 Piattaforma OIV in funzione dal 3 giugno
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Le informazioni sul grado di assolvimento agli obblighi di pubblicazione, per l’annualità 2024, possono essere inserite all'interno dell’applicativo web ANAC dal 3 giugno 2024.

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione - OIV - o gli organismi con funzioni analoghe (NdV OdV), che accedono alla piattaforma per attestare l’adempimento agli obblighi di pubblicazione, devono attenersi alle modalità e tempistiche definite nell’Atto del Presidente del 1° giugno 2024 e dalle indicazioni pubblicate in data 3 giugno 2024.

L’Atto integra e sostituisce la delibera n. 213 del 23 aprile 2024 e testualmente indica quanto segue.

  • Modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024 e pubblicazione delle attestazioni e delle schede di rilevazione entro il 15 luglio 2024

Gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano l’applicazione web Attestazioni OIV disponibile sul sito web dell'Autorità ( https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-degli-oiv-in-materia-diassolvimento-agli-obblighi-di-pubblicazione )L'accesso alla suddetta applicazione è possibile, previa registrazione dell'utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità, con richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l’ente ne risulti provvisoriamente sprovvisto, con identificazione, in tale evenienza, del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione. Con la stessa utenza è possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione. Con la stessa utenza è possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L’utilizzo dell’applicativo permette di documentare – mediante specifica scheda - per ciascun dato, documento e informazione oggetto di attestazione, i seguenti indicatori di qualità:

1) la pubblicazione;

2) la completezza di contenuto

3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti;

4) l’aggiornamento;

5) il formato.

A ciascun tipo di indicatore è associata la scelta di opzioni prestabilite idonee a documentare l’esito della verifica effettuata.

La verifica OIV deve essere estesa anche agli atti non pubblicati in quanto non prodotti o parzialmente prodotti nonostante ricorresse l’obbligo della loro produzione.

Per tutti gli indicatori di qualità, è prevista l’opzione Non Applicabile nei casi in cui la fattispecie collegata alla pubblicazione non ricorre all’interno dell’ente (es. dati su immobili di proprietà se l’ente non dispone di un immobile di proprietà; consulenze nell’anno 2023, nel caso in cui l’ente non abbia affidato incarichi).

L’OIV, o altro soggetto con funzioni di attestazione, avrà cura in dette situazioni di segnalare all’ente, nei casi in cui non sia stato già effettuato, di riportare nella sotto-sezione oggetto di verifica i casi di non ricorrenza con apposita dicitura di esclusione (es. “L’ente non possiede immobili di proprietà” o “L’ente nell’anno 2023 non ha conferito incarichi di consulenza); ciò al fine di restituire al cittadino, nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, una informazione corretta.

Per le verifiche sull’indicatore di pubblicazione, inteso ad accertare l’avvenuta pubblicazione del dato, le opzioni fornite dal servizio web sono:

1) Non pubblicato;

2) Pubblicato ma non in sezione “Amministrazione trasparente”;

3) Pubblicato in sezione “Amministrazione trasparente”.

Per le verifiche sugli indicatori di completezza di contenuto, completezza rispetto agli uffici o soggetti, aggiornamento e apertura formato, le opzioni fornite dal servizio web, intese a misurare il grado di assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, sono:

1) 0%;

2)1% – 33%;

3) 34%-66%;

4) 67% - 99%;

5) 100%.

L’attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024, deve essere pubblicata da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella sezione «Amministrazione trasparente» o “Società trasparente” sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione» 1 entro il 15 luglio 2024.

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell’attestazione OIV, avrà cura di assumere le iniziative (misure di trasparenza) utili a superare le criticità segnalate dagli OIV, ovvero migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili, e predisporre, nel caso di ottemperanza, nota di avvenuto adeguamento, da pubblicare nella medesima sotto-sezione di Amministrazione Trasparente riguardante l’attestazione OIV di rilevazione al 31 maggio 2024 (AT/Controlli e rilievi sull’Amministrazione/OIV/Atti degli OIV).

Il ruolo di RPCT non può sovrapporsi alla funzione di OIV al fine di creare un sistema dei controlli interni connotati da efficacia ed efficienza. Pertanto, l’applicazione web fornita dall’Autorità permette all’utente OIV, di documentare a partire dal 3 giugno 2024, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sull’assolvimento degli obblighi al 31 maggio 2024; di convalidare le verifiche; di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda delle verifiche - ai fini della loro pubblicazione, entro il 15 luglio 2024, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società. L’Autorità renderà disponibili le istruzioni per l’utilizzo dell’applicativo ed ogni altro documento utile allo svolgimento dell’attività di attestazione e organizzazione degli esiti delle verifiche effettuate, inclusi i files excel di sostegno all’attività di verifica. L’invio ad ANAC della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024 e della relativa attestazione, deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo dell’applicativo web. Ogni altra modalità utilizzata non sarà ritenuta valida.

L’applicativo web, utilizzabile da lunedì 3 giugno 2024, è supportato nella fase di raccolta informazioni e verifica, dalle Schede predisposte dall’Autorità e accessibili al LINK:

https://www.anticorruzione.it/-/atto.pres.01.06.2024.oiv.

Schede di Rilevazione

Si tratta delle seguenti Schede:

1. Scheda Rilevazione Pubbliche Amministrazioni -1.1.xlsx

2. Scheda Rilevazione Ministeri Enti pubblici naz. con uff. periferici - 1.1.xlsx

3. Scheda Rilevazione Soc. Enti controllo pubblico Enti pubblici economici - 1.2.xls

4. Scheda Rilevazione Società partecipazione pubblica non di controllo - 1.3.xlsx

5. Scheda Rilevazione Associazioni Fondazioni Enti Diritto Privato -1.4.xlsx

Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2024 nella scheda di rilevazione, fornita nell’applicativo web, carenze di pubblicazione nella colonna “completezza di contenuto”, ossia un grado di assolvimento inferiore a 100%, non assolte entro il termine di pubblicazione dell’Attestazione del 15 luglio 2024, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando entro il 30 novembre 2024 il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.

I suddetti organismi, già a partire dal 16 luglio 2024, potranno utilizzare l’applicativo web fornito dall’Autorità per annotare gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando i valori attribuiti in fase di rilevazione, alla luce delle iniziative di adeguamento adottate dall’Amministrazione; ciò al fine di dare tempestiva definizione alla attività di monitoraggio nei casi in cui l’Amministrazione abbia prontamente assicurato il superamento delle criticità rilevate e l’assolvimento pieno degli obblighi di pubblicazione riferiti all’anno 2023.

A decorrere dal 2024, l’Autorità ha deciso, in fase di monitoraggio, di richiedere agli OIV, o altri organismi con funzioni analoghe, di svolgere le verifiche sugli obblighi oggetto di attestazione prendendo in esame, nella specifica scheda fornita nel servizio web, i medesimi indicatori esaminati in fase di rilevazione, ossia:

1) la pubblicazione;

2) la completezza di contenuto

3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti;

4) l’aggiornamento;

5) il formato.

Ciò al fine di promuovere una progressiva estensione dei controlli interni finalizzati a promuovere efficacemente la diffusione della trasparenza amministrativa.

L’Autorità auspica che le iniziative di adeguamento volte al pieno assolvimento degli obblighi di pubblicazione, che comporta la verifica della effettiva corrispondenza tra gli atti prodotti dalla amministrazione e la relativa pubblicazione nelle forme e nei contenuti richiesti dalla normativa e dalle disposizioni adottate dall’ente in materia di prevenzione della corruzione, sia avviata fin da subito, successivamente alla attestazione OIV di accertamento di carenze. Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe potranno, inoltre, annotare, nella sezione “dati generali” dell’applicativo OIV all’interno del box “Esiti emersi da ulteriori verifiche”, gli esiti delle verifiche effettuate su dati ulteriori inerenti gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione che l’Amministrazione è tenuta a pubblicare sulla base di regolamenti interni, normative di settore o in relazione all’attuazione di misure di trasparenza specificatamente previste nei piani triennali per la prevenzione della corruzione.

Nei casi di perdurante inadempienza, ovvero in tutte le situazioni in cui le iniziative di integrazione o adeguamento della sezione “Amministrazione Trasparente” sulle sotto-sezioni oggetto di attestazione non hanno superato, entro il termine del 30 novembre 2024, le criticità o carenze emerse in fase di rilevazione, gli OIV, o altri organismi con funzioni analoghe, elencano nel dettaglio e per ciascuna sotto-sezione, mediante l’utilizzo di una specifica funzione attivata nel servizio web fornito dall’Autorità, i dati, documenti e informazioni per i quali l’Ente non ha provveduto a dare pubblicazione obbligatoria.

Alla luce di tale attività, il servizio web consente, a partire dal 2 dicembre 2024, la compilazione e l’estrazione, ai fini del suo successivo utilizzo, di un documento contenente l’elenco delle inadempienze in materia di trasparenza (in seguito elenco inadempienze) rilevate nel dettaglio al 30 novembre 2024.

L’attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell’eventuale elenco delle inadempienze, compilate tramite il servizio web fornito dall’Autorità, è pubblicata a cura del RPCT, entro il 15 gennaio 2025, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione».

L’invio ad ANAC della scheda delle verifiche di monitoraggio e della relativa attestazione deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo dell’applicativo web. Ogni altra modalità utilizzata non sarà ritenuta valida. Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, nonché del rispetto delle scadenze, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell’ambito dell’attività di controllo sull’operato dei RPCT di cui all’art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni. 13 L’applicativo OIV fornito dall’Autorità potrà essere utilizzato per la compilazione delle schede di rilevazione e di monitoraggio e la predisposizione delle relative attestazioni, anche oltre le scadenze stabilite nel presente atto, ai fini dell’adempimento tardivo, di cui sarà data evidenza con la data di attestazione. L’OIV, o organismo con funzioni analoghe potrà, in aggiunta e in forma libera, chiedere la pubblicazione nella sottosezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione” di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento. 6. Regime di responsabilità per le inadempienze sugli obblighi oggetto di attestazione Con l’elenco delle inadempienze, l’OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, individua nel dettaglio i dati, documenti ed informazioni delle sotto-sezioni oggetto di attestazione per i quali non è stata data pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013. L’OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, segnala all’organo di indirizzo politico dell’ente e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, l’elenco delle inadempienze con evidenza dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità connesse all’inosservanza. Si richiama, inoltre, l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 46 del d.lgs. 33/2013 in base alle quali l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. L’Anac potrà utilizzare l’elenco delle inadempienze in materia di trasparenza, predisposto dall’OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, accessibile nel servizio web, per contestare agli enti inadempienti la violazione delle norme sulla trasparenza degli obblighi oggetto di attestazione e chiedere conto delle iniziative assunte

  • Regime di responsabilità per le inadempienze sugli obblighi oggetto di attestazione

Con l’elenco delle inadempienze, l’OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, individua nel dettaglio i dati, documenti ed informazioni delle sotto-sezioni oggetto di attestazione per i quali non è stata data pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013. L’OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, segnala all’organo di indirizzo politico dell’ente e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, l’elenco delle inadempienze con evidenza dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità connesse all’inosservanza.

Si richiama, inoltre, l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 46 del d.lgs. 33/2013 in base alle quali l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. L’Anac potrà utilizzare l’elenco delle inadempienze in materia di trasparenza, predisposto dall’OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, accessibile nel servizio web, per contestare agli enti inadempienti la violazione delle norme sulla trasparenza degli obblighi oggetto di attestazione e chiedere conto delle iniziative assunte.

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