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E’ stato depositato presso la Segreteria del Consiglio dell’ANAC, il 7 maggio 2024 il COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 23 aprile 2024 contenente le precisazioni sui ruoli, rispettivamente, del RPCT e di ANAC nell’accertamento delle ipotesi di inconferibilità/incompatibilità ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
La disciplina del d.lgs.39/2013
In merito alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, l’art. 15 dispone che il RPCT, anche attraverso le disposizioni del PTPCT, assorbito nella sotto sezione 2.3 del PIAO, cura che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni.
Al fine di curare il rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, il RPCT:
In merito alla vigilanza dell'ANAC, si ricorda che l’art. 16 del d.lgs.39/2013 stabilisce che l'Autorità:
Ciò premesso, in via preliminare, le precisazioni fornite dal Presidente dell'Autorità con il recente Comunicato del 7 maggio si concentrano, come di seguito evidenziato, sul riparto di competenze RPCT /ANAC, come chiaramente delineato dal combinato disposto degli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 39 del 2013.
In pratica, il Comunicato del Presidente richiama l’attenzione dei RPCT delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico sul potere di ANAC di vigilare sulla:
Il ruolo dei RPCT
In base all’art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013, spetta ai RPCT il compito di:
Il ruolo di ANAC
Il Presidente dell’ ANAC ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 16 del d.lgs. n. 39 del 2013 “ANAC, nella sua qualità di Autorità di garanzia e controllo, può sempre esercitare – come confermato anche da due recenti pronunce del TAR Lazio, sede di Roma (n.ri 971 e 973/2024) - un generale potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi, secondo quanto disposto dall’art. 16 del citato decreto. Spetta dunque ad ANAC, in ultima istanza, anche il potere di vigilare sulla corretta applicazione dello stesso art. 15 (che disciplina i poteri, le azioni e le attribuzioni del RPCT, ivi compreso il dovere di segnalare all’Autorità i casi di possibile violazione della normativa). Tale potere sussiste sia nei casi in cui il procedimento di contestazione sia stato avviato internamente all’ente dal RPCT (cd “vigilanza interna”) che nei casi in cui tale procedimento sia stato avviato d’ufficio da ANAC”.
CONCLUSIONI
Dal riparto di competenze sopra delineato discende, inevitabilmente, che:
Ne consegue che l'amministrazione, l’ente pubblico e l’ente di diritto privato in controllo pubblico devono uniformarsi agli atti di accertamento ANAC e la motivazione dei provvedimenti relativi ai singoli casi oggetto di accertamento deve tenere conto delle indicazioni dell’Autorità.