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09/05/2024 Attestazioni OIV 2024
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In data 23 aprile 2024, l’ANAC ha pubblicato la delibera n. 213, avente ad oggetto:

  • Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell’Autorità”.

(https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-213-del-23-aprile-2024)

Agli OIV o agli organismi o agli altri soggetti con funzioni analoghe è richiesto di:

  • attestare l’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l’attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche.

La tempistica e le scadenze sono le seguenti:

  • a partire dal 3 giugno 2024 l’OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe prepara la scheda di rilevazione al 31 maggio 2024 e la relativa attestazione tramite l’applicativo web;
  • entro il 15 luglio 2024, il RPCT pubblica su “Amministrazione Trasparente” o “Società Trasparente” la scheda di rilevazione e la relativa attestazione ricevuta dall’OIV o altro organismo con funzioni analoghe;
  • a partire dal 2 dicembre 2024, l’OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe prepara la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione tramite l’applicativo web, in caso di carenze, rilevate al 31 maggio 2024, nella colonna “completezza di contenuto”;
  • entro il 15 gennaio 2025, il RPCT pubblica su “Amministrazione Trasparente” o “Società Trasparente” la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dall’OIV o altro organismo con funzioni analoghe.
  • Applicativo OIV

Per le attestazioni va utilizzata l'applicazione resa disponibile dall’ANAC.

L’applicativo OIV, fornito dall’Autorità, può essere utilizzato per la compilazione delle schede di rilevazione e di monitoraggio e la predisposizione delle relative attestazioni, anche oltre le scadenze stabilite nella delibera n. 213, ai fini dell’adempimento tardivo, di cui sarà data evidenza con la data di attestazione.

Come ricordato dall'Autorità, è possibile accedere all'applicativo OIV, a partire da lunedì 3 giugno 2024, solo previa registrazione al Sistema di registrazione e profilazione utenti, e richiesta di attivazione del profilo “OIV”, da parte di uno solo dei componenti dell’OIV o, in assenza di quest’ultimo, dell’organismo con funzioni analoghe al quale sono attribuite le funzioni di attestazione.

  • Allegati e documentazione

Al fine di supportare la fase raccolta informazioni e l’attività di verifica degli OIV, l’ANAC ha reso disponibile allegati e documentazione costituita dalle schede di seguito indicate:

1. Scheda Rilevazione Pubbliche Amministrazioni -1.1

2. Scheda Rilevazione Ministeri Enti pubblici naz. con uff. periferici - 1.1

3. Scheda Rilevazione Soc. Enti controllo pubblico Enti pubblici economici - 1.2

4. Scheda Rilevazione Società partecipazione pubblica non di controllo - 1.3

5. Scheda Rilevazione Associazioni Fondazioni Enti Diritto Privato -1.4

Sulla base delle schede suddette, il documento di attestazione deve altresì contenere l’esito della verifica OIV o strutture con funzioni analoghe riguardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

  • Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione

I dati la cui pubblicazione va verificata e attestata dagli OIV, in particolare, sono:

a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1 della delibera

1) Consulenti e collaboratori (art. 15)

2) Performance (art. 10, co. 8, e art. 20)

3) Enti controllati (art. 22)

4) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)

5) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)

6) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)

7) Servizi erogati (art. 32)

8) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)

9) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)

b) Per gli enti e le società di cui al paragrafo 1.2. della delibera

1) Consulenti e collaboratori (art. 15)

2) Selezione del personale (art. 19)

3) Performance (art. 20)

4) Enti controllati (art. 22)

5) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)

6) Bilanci (art. 29)

7) Servizi erogati (art. 32)

8) Altri contenuti / accesso civico

9) Altri contenuti – PTPC (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012)

c) Per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al paragrafo 1.3 della delibera

1) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)

2) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

3) Altri contenuti / Accesso civico

d) Per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013) di cui al paragrafo 1.4 della delibera

1) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)

2) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6) 3) Altri contenuti / Accesso civico

  • Vigilanza d’ufficio ANAC

L’ANAC può verificare nei siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all’applicazione della delibera l’avvenuta pubblicazione, entro le date previste, del Documento di attestazione, completo della relativa Scheda delle verifiche, dell’OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe, ed esaminare i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.

L’ANAC, inoltre, terrà conto dei valori esposti nelle Schede di rilevazione e di monitoraggio, acquisite tramite applicativo web, nello svolgimento di analisi che potranno essere effettuate nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

L’ANAC si riserva, inoltre, di segnalare, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 33/2013, agli organi di indirizzo delle amministrazioni/enti/società interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall’ANAC rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente»

  • Controlli della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza, d’ufficio o su segnalazione, può eseguire un controllo documentale diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe.

Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

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