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In attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, l’Italia ha emanato il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.
In conseguenza di tale recepimento, le Pubbliche amministrazioni devono intervenire ad aggiornare i Regolamenti e le Linee guida in precedenza adottate in materia.
Devono, altresì, adottare procedure interne e atti di natura organizzativa nonché programmare misure e azioni per la gestione delle segnalazioni.
Altro adempimento, correlato alla nuova disciplina, è l'aggiornamento della formazione in materia, che ogni Ente è tenuto a programmare nell'ambito della formazione obbligatoria Anticorruzione.
Il Decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 15 luglio 2023, abroga le disposizioni relative:
a) alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165);
b) ai profili di responsabilità dei soggetti in posizione apicale e al modello di organizzazione relativamente contenuti nell'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) alla disciplina integrativa dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179).
Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate.
Il Decreto sostituisce, inoltre, l’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 stabilendo che e' nullo il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attivita' sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019.
Infine, il Decreto è intervenuto nella materia del trattamento dei dati personali, stabilendo che i diritti previsti dal Regolamento (articoli da 15 a 22) non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identita' della persona che segnala violazioni.
Ciò premesso, in relazione alle segnalazioni, che possono essere “interne” o “esterne”, la nuova disciplina regolamenta, in particolare:
i canali di segnalazione;
le condizioni per l'effettuazione della segnalazione;
le MISURE DI PROTEZIONE e il DIVIETO DI RITORSIONE;
le MISURE DI SOSTEGNO;
le attivita' svolte dall'ANAC;
le sanzioni.
Nel nuovo sistema, se sussistono le condizioni per la tutela della persona segnalante, trovano applicazione le MISURE DI PROTEZIONE previste dal Decreto e LE MISURE DI SOSTEGNO a cura degli enti del Terzo settore, iscritti nell’Elenco che verrà istituito dall’ANAC.
Le misure di protezione, incluso il divieto di ritorsione, si applicano anche:
a) ai facilitatori;
b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) agli Enti di proprieta' della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonche' agli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Per le misure di sostegno non è espressamente prevista tale estensione, che può essere dedotta dalla formulazione della disposizione, la quale fa riferimento alla "persona coinvolta". Si tratta, in particolare, di sostegno che si sostanzia in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalita' di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell' Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonche' sulle modalita' e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
La natura di tale misura di sostegno fa propendere per la fruibilità della stessa anche da parte delle persone a cui si estendono le misure di protezione.
Team Entionline
Servizio di supporto specialistico All Anticorruzione