Il segretario comunale assume automaticamente l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)?
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Negli enti locali, l’art. 1, co. 7, l. n. 190 del 2012 non deve essere interpretato nel senso di implicare l’automatica assunzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte del segretario comunale, restando invece necessaria l’adozione di un apposito provvedimento, conseguente alla valutazione dell’amministrazione delle condizioni indicate dalla legge.
In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando che sussiste un obbligo di analitica motivazione per la nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale.
È da considerare come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1.