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06/11/2012 ENTIONLINE - Conflitto di interesse e incompatibilita' del RPCT presidente commissione UPD

Sussiste una situazione di conflitto di interesse o di incompatibilita' nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione rivesta anche la carica di Presidente della Commissione per i procedimenti disciplinari?

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Le intese sancite dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013, per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190, hanno espressamente previsto che:

  • per gli enti di piccole dimensioni, in considerazione della concentrazione dei ruoli tipica di queste realta', nel caso in cui le funzioni di Responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari siano affidate al Segretario comunale, il medesimo puo' essere designato anche quale Responsabile della prevenzione della corruzione.

Inoltre, l'eccezionale concentrazione degli incarichi e delle funzioni in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione non esonera quest’ultimo dal dovere di astenersi in caso di conflitto di interessi.

In tale ottica, si richiama l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41 della citata legge n. 190/2012, ai sensi del quale “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

L'Avvocato cassazionista, amministrativo-contabile, Coordinatore/Responsabile del Servizio All-Anticorruzione

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