L’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può essere svolto da un soggetto esterno all’amministrazione cui siano affidati incarichi dirigenziali ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001
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Deve considerarsi un’assoluta eccezione l’attribuzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad un soggetto esterno all’amministrazione cui è affidato un incarico dirigenziale ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ferma restando la sicura preferenza per il personale dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità per lo svolgimento del ruolo di RPCT. In caso di attribuzione dell’incarico ad un soggetto esterno, sussiste un preciso onere di congrua motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per svolgere il ruolo di RPCT.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 19, co. 6, d.lgs. n. 165/2001 - PNA 2019, Parte IV, § 1