Coronavirus - Erogazione buoni spesa esente da CIG - Precisazione Anac per non appesantire gli adempimenti dei Comuni
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L’erogazione dei buoni spesa legata all’emergenza Coronavirus è esente dall’obbligo di acquisizione del CIG. A seguito di varie richieste pervenute, l’Autorità nazionale anticorruzione ritiene necessaria una precisazione per evitare che vengano appesantiti gli adempimenti burocratici dei Comuni. Il mancato assoggettamento comporterà infatti anche l’esenzione dagli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità.
Già con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fornite nella determina n. 556/2017, l’Autorità aveva affermato che la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta e a titolo individuale di contributi a soggetti indigenti, persone in condizioni di bisogno economico oppure finalizzati a progetti educativi.
Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020
Delibera numero 313 del 09/04/2020 Ordinanza della Protezione Civile n. 658 sull’emergenza sanitaria Covid-19. Applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari all’acquisizione di buoni spesa e all’acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità
Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020
A seguito di diverse richieste pervenute, l’Autorità ritiene opportuno segnalare che le erogazioni di cui all’articolo 2, comma 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 non sono assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità.
Ciò è conforme con le indicazioni fornite dall’Autorità nella determina n. 556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo cui «per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi».
Nel caso in cui, invece, il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando i voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, ma resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità.
Da un punto di vista operativo, quindi, il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smartCIG) qualunque sia l’importo del servizio affidato, rimanendo esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l’Autorità.
Si evidenzia, inoltre, che le attività gestite tramite enti del terzo settore configurano la fattispecie dell’appalto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che vada oltre il mero rimborso delle spese. In tali ipotesi, si applicheranno le indicazioni riportate al punto precedente.
Per gli enti già attivi nella distribuzione alimentare nell’ambito del Programma FEAD si applicano le specifiche disposizioni ivi previste.
Fonte: ANAC