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22/06/2016 Istanza di accesso agli atti da parte del vicesindaco

FATTO

Con nota del XXX, il Vice Sindaco del Comune di XXX, trasmetteva, allo scrivente servizio di supporto, una richiesta di parere pro veritate in relazione al diritto di accesso agli atti del Comune in qualita' di organo dell’amministrazione, evidenziando quanto segue.

  • Nella medesima data del XXX, il Vice Sindaco del Comune di XXX, comunicava all'Ufficio Anagrafe la necessita' di consultare gli originali dei bilanci di previsione, di assestamento e consuntivo degli anni 2013, 2014 e 2015 del Comune.

  • Con nota del XXX, il Responsabile dell'Ufficio Anagrafe, informava il richiedente, di non poter consegnare gli originali dei predetti atti, asserendo che gli stessi devono essere custoditi in modo tale da scongiurare eventuali manomissioni, di talche' veniva comunicata al richiedente la possibilita' di consultare le copie dei predetti atti. In aggiunta, l’Ufficio Anagrafe ribadiva che gli atti richiesti rientravano nella competenza dell’Ufficio Ragioneria.

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PARERE RESO IN DATA 22 GIUGNO 2016

DIRITTO

L'azione amministrativa del nostro ordinamento, è improntata all'insegna del principio generale della trasparenza di cui costituisce una declinazione il diritto di accesso agli atti e il diritto di accesso civico.

Il diritto di accesso agli atti, riconosciuto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi, attese le sue finalità rilevanti di pubblico interesse, costituisce fondamentale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità, e la trasparenza.

Il primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 267/2000 dispone: "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione…".

Tuttavia, la portata dell'articolo 10 sopra citato, non può indurre a pensare ad un diritto di accesso agli atti comunali, in capo al richiedente, nel senso di legittimare la visione di tali documenti a prescindere da un preciso interesse qualificato e differenziato, quasi a consentire un controllo generalizzato peraltro già escluso dal disposto dell'articolo 24 della legge 241/1990.

Con riferimento al caso di specie, è opportuno evidenziare la differenza che sussiste tra l'accesso dei soggetti interessati, di cui agli articoli 22 seguenti della legge 241 del 1990, e l'accesso del consigliere comunale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 267/2000, dovendosi in tale categoria dei consiglieri comunali farsi rientrare anche la figura del vicesindaco. Il diritto di accesso agli atti è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese; mentre, il diritto di accesso del consigliere comunale, è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi gestionali del Comune.

Il diritto - dovere del consigliere comunale, di partecipazione alla vita politico-amministrativa, posto al controllo e quindi al perseguimento fattuale dell’ordinato e corretto svolgersi dell'attività amministrativa, è da ritenersi esplicazione del diritto di iniziativa e di vigilanza, che è intrinseco e connaturale all'espletamento del mandato popolare che è stato conferito.

Il diritto di accesso di cui il consigliere comunale e provinciale è titolare, oltre che assicurato dalla Legge 241/1990, è rinforzato dalla norma speciale di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, che testualmente recita: "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Tuttavia, va rilevato che, anche per il consigliere comunale, il diritto deve essere esercitato in maniera corretta e non in contrasto con le finalità della legge. Sarebbe discutibile, il comportamento del consigliere che chiedesse e ottenesse copia dei documenti non utili per l'esercizio del mandato amministrativo (così il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 novembre del 2006, numero 6960).

Con riferimento al quadro normativo sopra richiamato, non può non trovare menzione il DPR 184/2006, regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi. In particolare, si cita l'articolo 6, comma 2, che dispone: "La richiesta formale presentata all'amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato".

Vanno richiamati altresì i commi 4, 5 e 6, dell'articolo 7 (Accoglimento della richiesta e modalità di accesso), del predetto decreto, dai quali si evince che i documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati da luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. Idonee e opportune misure organizzative consentono di bilanciare, in questi casi, i contrapposti interessi del soggetto che procede alla consultazione, da un lato, e dell'amministrazione dall'altro lato.

Infine non può non farsi cenno alla circostanza che il decreto legislativo 33/2013 ha reso obbligatoria la trasparenza del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi, di talché il vicesindaco ben avrebbe potuto accedere a detti dati, pubblicati in copia, sul sito Web dell'Ente, circostanza che depone sull'interesse del vicesindaco ha consultare, per contro, proprio gli originali.

Tanto premesso in punto di fatto e di diritto, si formulano le seguenti

CONCLUSIONI

La richiesta di accesso agli atti formulata dal vicesindaco in relazione alla consultazione degli originali dei bilanci di previsione, di assestamento e consuntivo degli anni 2013, 2014 e 2015, per i principi di diritto sopra richiamati, non avrebbe potuto essere negata.

La preoccupazione del responsabile dell'ufficio anagrafe di possibili manomissioni degli originali avrebbe dovuto essere contemperata con la legittima richiesta di accesso del vicesindaco, mediante l'adozione di quelle opportune misure organizzative tali da garantire l'assoluta intangibilità degli originali: ad esempio mediante affiancamento al vicesindaco, durante la consultazione degli originali, di un dipendente dell'ente.

Quanto alla incompetenza dell'ufficio anagrafe in materia, rientrava nei doveri del predetto ufficio trasmettere la richiesta del vicesindaco all'ufficio competente, ai fini di una immediata evasione, senza pretendere che fosse il vicesindaco a rivolgersi a detto ufficio.

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