Quale grado di autonomia ha la figura del referente del Responsabile della Prevenzione della corruzione? Deve agire soltanto dietro ad input del responsabile? Quali responsabilita' ha in base alla normativa?
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Con riferimento al quesito formulato si evidenzia quanto segue.
La legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalita' nella pubblica amministrazione”, all’art. 1, comma 7 e ss., prevede la nomina, in ciascuna amministrazione, del Responsabile della prevenzione della corruzione, nonche' ne definisce le funzioni e le responsabilita'. Sul punto, sono in capo al responsabile della prevenzione della corruzione i seguenti compiti:
elabora la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C.;
definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione (c.d. aree di rischio);
verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneita' a prevenire il fenomeno della corruzione;
propone modifiche al P.T.P.C. in caso di significative violazioni o mutamenti dell’organizzazione o nell’attivita' dell’amministrazione;
verifica, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici delle c.d. aree di rischio;
pubblica nel sito web dell'ente una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione.
Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 39/2013, il RPC e' titolare di compiti relativi alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilita' e di incompatibilita'. Altresi', si aggiungono i compiti di vigilanza previsti dal DPR 62/2013 (codice di comportamento disciplinare).
A fronte delle suddette funzioni, la legge prevede consistenti responsabilita' per il caso di inadempimenti. Al riguardo, la legge 190/2012, configura, in capo al RPC, una responsabilita' dirigenziale per il caso della mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e formazione dei dipendenti. Altresi', il RPC risponde anche per danno erariale e all’immagine dell’ente nel caso di commissione, all’interno dell’ente medesimo, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.
Al riguardo, quindi, considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal RPC, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante l’assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie. L’appropriatezza delle suddette risorse va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche, e soprattutto, qualitativo, assicurando allo stesso la presenza di elevate professionalita' (cfr. circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica).
Tutto cio' detto, l’intento del legislatore e' stato quello di concentrare, in un unico soggetto, le iniziative e le responsabilita' per il funzionamento dell’intero meccanismo della prevenzione della corruzione. Pertanto, dovendo Contemperare questo intento con il carattere complesso dell’organizzazione amministrativa, tenendo conto anche dell’articolazione per centri di responsabilita', l’amministrazione puo' valutare l’individuazione di referenti per la corruzione che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali. Sul punto, la citata circolare n. 1 del 25.01.2013, del Dipartimento della Funzione Pubblica, al paragrafo 2.2 cosi' evidenzia: i referenti del RPC potrebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane comunque il riferimento per l’implementazione dell’intera politica di prevenzione nell’ambito dell’amministrazione e per le eventuali responsabilita' che ne dovessero derivare. Le modalita' di raccordo e di coordinamento tra il responsabile della prevenzione e i referenti potranno essere inserite nel piano triennale di prevenzione della corruzione in modo da creare un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per l’esercizio della funzione.
Tutto cio' detto, e con riferimento al quesito formulato, si evidenzia quanto segue.
Il referente e' il soggetto, espressamente individuato nel PTPC, che ha il compito di “referto” nei confronti del RPC. In tale qualita', il referente e' tenuto a svolgere attivita' informativa nei confronti del RPCT, affinche' questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull’attuazione delle misure;
il referente agisce su input/output del RPCT, e con esso si coordina per lo svolgimento delle proprie funzioni, fermo restando che il referente, come ogni altro dipendente, e' comunque tenuto a segnalare al responsabile eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza;
le responsabilita' derivanti dall’attivita' di prevenzione della corruzione restano allocate in capo al RPCT, residuando in capo alla referente soltanto la responsabilita' per omesso referto e omessa o parziale informazione.
Fonte: legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalita' nella pubblica amministrazione