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19/03/2020 NEWS > Anac: emergenza epidemiologica da COVID-19-Sospensione e modifica dei termini

NEWS > Anac: emergenza epidemiologica da COVID-19-Sospensione e modifica dei termini

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Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità

Delibera numero 268 del 19 marzo 2020

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 13 marzo 2020;

VISTE le misure urgenti contenute nei provvedimenti succitati, volte a contrastare la diffusione dell’epidemia attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale;

VISTO l’obbligo posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTO l’articolo 103 del decreto legge n. 18/2020, che reca una disciplina sulla sospensione dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni e una disciplina degli atti amministrativi in scadenza;

CONSIDERATA l’incidenza delle suindicate misure sullo svolgimento dell’attività dell’Autorità e la necessità di fornire indicazioni immediatamente operative;

DELIBERA

SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL’AUTORITÀ

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, all’articolo 103, comma 1, reca una disciplina sulla sospensione dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni.
La norma dispone che, per i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio e quella del 15 aprile 2020.
In attuazione di tale disposizione l’Autorità fornisce le seguenti disposizioni operative.

Procedimenti in corso: Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti di vigilanza, sanzionatori, di precontenzioso e, in generale, consultivi di competenza dell’Autorità, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Tutti i termini di conclusione del procedimento, come fissati nei regolamenti sull’esercizio delle diverse funzioni dell’Autorità, sono pertanto sospesi per il periodo previsto dall’articolo 103, comma 1, del decreto legge n. 18/2020.

Termini per la risposta da parte di terzi alla richiesta di dati, di documenti e di informazioni: Fermo restando la sospensione del termine di conclusione del procedimento ai sensi del comma 1, del citato articolo 103, qualora l’Autorità, in sede di preistruttoria o di istruttoria procedimentale, richieda dati, documenti e informazioni a soggetti esterni (compresa la trasmissione della Comunicazione di risultanze istruttorie - C.R.I.), i termini per la risposta sono incrementati di ulteriori 60 giorni, salva successiva determinazione dell’Autorità in caso di cessazione dell’emergenza sanitaria in corso.

Avvio di nuovi procedimenti:In via generale e salvo specifiche esigenze, l’Autorità avvierà nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi a partire dal 15 aprile 2020.

Termini per l’avvio del procedimento:I termini, fissati nei regolamenti dell’Autorità, in relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, decorreranno a partire 16 aprile 2020.>

Provvedimenti urgenti: L’Autorità si riserva di concludere il procedimento anche prima della scadenza del periodo di sospensione, in tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, ritenga che esistano particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale.

Vigilanza collaborativa:Le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, continuano nel rispetto del regolamento in materia, compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legate all’emergenza sanitaria in atto.

Precontenzioso: I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni), applicando la sospensione di cui al comma 1 dell’articolo 103 a tutti i termini previsti nel Regolamento di Precontenzioso del 9 gennaio 2019, in particolare a quello iniziale di presentazione dell’istanza, a quello per l’integrazione della stessa, per l’eventuale adesione al parere, per la presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento al parere.
In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione previsto dall’articolo 10, comma 2, del Regolamento di precontenzioso, è portato a un massimo di 30 giorni.
Il parere può essere adottato, compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, anche prima della scadenza del termine, come sospeso ai sensi dell’articolo 103, comma 1, qualora ne facciano espressa richiesta le parti interessate, rinunciando all’applicazione della sospensione disposta dal decreto legge n. 18/2020.

TERMINI PER L’ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DELL’AUTORITÀ

Il Consiglio, tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, ha ritenuto opportuno dilazionare i tempi necessari per l’adempimento di alcuni obblighi i cui termini sono stabiliti da atti generali della stessa Autorità.
Fino allo scadere dell’emergenza sanitaria e all’adozione di una nuova Delibera da parte dell’Autorità, i termini sono:

Perfezionamento dei CIG:La Delibera dell’Autorità n. 1 dell’11 gennaio 2017 prevede attualmente l’obbligo per la Stazione appaltante di perfezionare il CIG entro 90 giorni dall’acquisizione. I CIG non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.
A tale riguardo si dispone la sostituzione del citato termine di 90 giorni con quello di 150 giorni, fino all’adozione di un’apposita Delibera dell’Autorità, con la quale, prendendo atto della cessata situazione di emergenza, il termine sarà riportato a 90 giorni.

Obbligo della trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici:I termini fissati dalla legge (articolo 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016) e dai Comunicati del Presidente dell’Autorità del 4 aprile 2008, 14 dicembre 2010, 11 maggio 2016, 16 ottobre 2019, 18 dicembre 2019 per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di ulteriori 60 giorni. Pertanto, fino all’adozione di un’apposita Delibera dell’Autorità, una volta cessata l’emergenza sanitaria, valgono i nuovi seguenti termini:
Schede Dati Comuni e Aggiudicazione: entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto affidamento;
Schede Adesione ad Accordo Quadro/Convenzione: entro 90 giorni dall’avvenuta adesione;
Scheda Modifiche contrattuali: entro 90 giorni dall’evento;
Schede Fase iniziale, S.A.L., Conclusione, Collaudo/Regolare esecuzione, Accordi bonari, Sospensione, Subappalto, Istanza di recesso: entro 120 giorni dall’evento.

Emissione del CEL da parte della stazione appaltante:La Deliberazione n. 24 del 23 maggio del 2013 prevede l’obbligo per la Stazione appaltante di emettere il CEL entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico.
Si dispone, in sostituzione del citato termine di 30 giorni, la fissazione del termine in 90 giorni, fino all’adozione di una Delibera dell’Autorità, con la quale, prendendo atto della cessata situazione di emergenza, il termine sarà riportato agli attuali 30 giorni.

Fonte: La Discussione - Quotidiano fondato da Alcide De Gasperi - Redazione venerdì, 10 Aprile, 2020

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-268-del-19-marzo-2020

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