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24/03/2021 NEWS > condizioni per confermare PTPCT sotto 5.000 abitanti

Le amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l’apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l’anno in corso, il PTPCT 2019-2021).

Al riguardo, si legge testualmente al paragrafo 5 PNA, "Adozione annuale del PTPCT", che:

- "Il PTPCT è adottato annualmente dall’organo di indirizzo su proposta del RPCT. Si rammenta che, sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall’art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall’Autorità. Nel Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018 è stato sottolineato che le amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l’apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l’anno in corso, il PTPCT 2019-2021).Tale chiarimento si è reso necessario alla luce degli esiti dell’attività di vigilanza svolta da ANAC sui PTPCT. Si è riscontrato, infatti, che molte amministrazioni, nel tempo, hanno adottato un unico PTPCT a cui si sono riferite negli anni successivi mediante numerosi rinvii e/o soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le diverse disposizioni e di comprensione del testo. In questo modo si è eluso lo scopo della norma, che è quello di disporre di uno strumento organizzativo utile, chiaro, comprensibile per intervenire in via preventiva su fattori potenzialmente fonte di rischi corruttivi.L’omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 19, co. 5, del dl. 90/2014. ANAC applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 (cfr. Regolamento del 29 marzo 2017 sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017)

A quali condizioni i Comuni sotto 5.000 abitanti possono avvalersi della facoltà di confermare il Piano dell'anno precedente?

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Se ogni anno è necessario adottare, per evitare di incorrere nelle sanzioni in precedenza indicate, un nuovo completo PTPCT, questo obbligo deve sempre essere adempiuto, ogni tre anni, anche dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Questi ultimi, all'interno del triennio, possono adottare un nuovo completo PTPCT oppure possono provvedere all’adozione annuale del PTPCT:

  • con modalità semplificate

in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti.

Rimane comunque ferma, come in precedenza indicato, la necessità di:

  • adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano.

Va, tuttavia, chiarito molto bene che cosa significa adottare il PTPCT con modalità semplificate e, soprattutto, se è davvero possibile e, oltretutto, opportuno, utilizzare questa opportunità alla luce delle implicazioni che la stessa comporta. La possibilità di adottare il PTPCT con modalità semplificate è tuttavia subordinata alle condizioni sotto indicate:

  • svolgimento, a cura del RPCT, di adeguati controlli (come, ad es. l'acquisizione dei carichi pendenti e/o del casellario giudiziale sulle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti; verifiche sui tempi procedimentali e sui rapporti di parentela) per accertare assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno posto che, in assenza di adeguati controlli, l'assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative non può essere accertata e dichiarate
  • effettiva assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno
  • espressa dichiarazione, nel testo del PTPCT, della circostanza che il corso dell’ultimo anno è stato caratterizzato dall’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, come risulta dai controlli svolti dal RPCT
  • svolgimento del monitoraggio a cura del PTPCT per identificare la presenza o meno di criticità nell'attuazione del Piano e per identificare, in presenza di criticità, le integrazioni o correzioni di misure preventive

Queste condizioni, tuttavia, non sono sufficienti per confermare il Piano, tenuto conto della circostanza che:

  • la conferma può essere effettuata soltanto se il Piano da confermare risulta essere già conforme alla nuova metodologia di valutazione del rischio descritta nel 2019.

In caso contrario, la conferma non può essere effettuata perché è obbligatorio adottare la nuova metodologia di valutazione del rischio.

Infine va aggiunto che, pur potendo ricorrere alla detta conferma, quando sussistono tutti i requisiti necessari, il Comune sotto i 5000 abitanti dovrebbe comunque cogliere l'opportunità di aggiornare il PTPCT senza ricorrere alla confema, soprattutto le seguenti ragioni:


1. pur non essendosi verificati fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative, è sempre necessario, ogni anno, aggiornare la mappatura dei processi gestionali per inserire nuovi processi non presenti nelle annualità precedenti per modificare e migliorare la mappatura dei processi già esistenti, procedendo con gradualità a livelli sempre più avanzati di approfondimento dell'analisi (analisi delle fasi e analisi delle azioni). Ad esempio nel 2021 è necessario inserire, nella mappatura, i processi di transizione al digitale qual: PAGO PA, APP IO etc.;
2. è necessario, inoltre, fine di al fine di implementare la cultura della legalità e favorire comportamenti conformi al Codice, conferire il giusto "peso" alla normativa specifica anticorruzione e cosi pure alle altre intervenute, destinate ad assumere un ruolo rilevante sui processi organizzativi, con effetti in termini di indirizzi comportamentali/misure organizzative di contrasto alla corruzione.

In presenza di tali condizioni, l'adozione viene effettuata con provvedimento che conferma il PTPCT già adottato, e nel quale vanno inserite le:

  • integrazioni
  • correzioni

delle misure preventive presenti nel PTPCT che si rendono necessarie a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.

In ogni caso, il RPCT ha l'obbligo di vigilare annualmente sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012 nella quale è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato per il triennio.

Fonte: PNA 2019, Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 (pagine 27 e 28)

http://file:///Users/segreteria/Downloads/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf

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