EntiOnLine
Categorie
indietro
16/09/2022 GARANTE: possono essere vietate ai genitori le riprese video e le fotografie dei figli?

Possono essere vietate ai genitori le riprese video e le fotografie dei figli?

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

MASSIMA

Sommario

  • Massima
  • Riferimenti normativi
  • Parole chiave
  • Fonte

Videocamere e macchine fotografiche – Recite e saggi scolastici – Riprese - Genitori - Liceità del trattamento

Durante recite e saggi scolastici, i genitori possono filmare e fotografare i figli. L'uso di videocamere o macchine fotografiche, da parte dei genitori, nonni e parenti per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei figli/nipoti, non costituisce un "trattamento" rilevante ai fini della noramtiva privacy. Le immagini non sono destinate alla diffusione, ma sono raccolte dai genitori, per fini personali e destinate ad un ad un uso "domestico" o amichevole.

Gli operatori addetti alle recite e saggi scolastici non possono, conseguentemente, vietare a genitori e familiari di fare riprese e foto dei propri bambini/nipotini.

Sul punto, l’Autorità raccomanda di evitare eccessi ed ingiustificati richiami al rispetto delle norme sulla privacy.

Riferimenti normativi

  • art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)”. Inoltre, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”;
  • art. 6, paragrafo 1, lett. e) e paragrafo 2 e 3 Reg. (UE) 2016/679; 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 , secondo cui il trattamento è, inoltre, lecito quando sia “necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;
  • art. 5 Reg. (UE) 679/2016 (Principi applicabili al trattamento di dati personali), secondo cui i dati personali devono essere: a) trattati con «liceità, correttezza e trasparenza»; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità e adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
  • art. 28 Reg. (UE) 679/2016: Responsabile trattamento

Parole chiave

riprese video - fotografie - recite - saggi scolastici

Fonte

  • Chiarimenti Garante
  • Orientamento consolidato Garante

Banca dati