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30/09/2022 GARANTE: possono essere trattati anche dati di carattere giudiziario per la formazione degli Elenchi dei giudici popolari?

Possono essere trattati anche dati di carattere giudiziario nella predisposizione e nell’aggiornamento degli Elenchi dei giudici popolari?

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Elenchi dei giudici popolari – Dati giudiziari – Liceità del trattamento

I Comuni possono trattare anche dati di carattere giudiziario ai fini di predisporre e aggiornare gli Elenchi dei giudici popolari. Non è necessaria autorizzazione dell'Autorità Garante per effettuare il trattamento delle suddette informazioni. Al riguardo va tenuto presente che la Legge 287/1951 parifica, a tutti gli effetti, l’ufficio del giudice popolare all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive. Ne consegue che il trattamento dei dati giudiziari è riconducibile alle attività di rilevante interesse pubblico in materia di elettorato attivo e passivo. E' lecito l’uso di questi dati per l’esecuzione di specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti, fra i quali rientra l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o rimozione da cariche pubbliche.

La commissione che ha il compito di accertare il possesso dei requisiti per la nomina a giudici popolari di Corte di assise e Corte di assise d’appello, dovendo accertare il godimento dei diritti civili e politici deve poter acquisire, d’ufficio, la certificazione penale che le consentirà di valutare l’eventuale esistenza di motivi di carattere giudiziario che limitino o escludano tale diritto.

Riferimenti normativi

  • art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)”. Inoltre, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”;
  • art. 6, paragrafo 1, lett. e) e paragrafo 2 e 3 Reg. (UE) 2016/679; 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 , secondo cui il trattamento è, inoltre, lecito quando sia “necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;
  • art. 5 Reg. (UE) 679/2016 (Principi applicabili al trattamento di dati personali), secondo cui i dati personali devono essere: a) trattati con «liceità, correttezza e trasparenza»; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità e adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
  • art. 28 Reg. (UE) 679/2016: Responsabile trattamento

Parole chiave

giudici popolari - dati giudiziari - elenco

Fonte

  • Chiarimenti Garante
  • Orientamento consolidato Garante

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