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10/02/2020 BIG DATA - Utilizzo dei dati di traffico
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Principali considerazioni sulla gestione dei Big Data espresse dai soggetti partecipanti - Utilizzo dei dati di traffico

Nel corso delle audizioni è stato evidenziato che con il RGPD non sono state apportate modifiche al regime di protezione dei dati personali, cui devono attenersi gli operatori di comunicazione elettronica. Permangono, pertanto, solo in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, e non anche agli Over The Top (di seguito “OTT”), gli ulteriori obblighi specifici per il settore definiti dalla “e-Privacy Directive” 2002/58/CE, di cui è in corso la revisione tramite la Proposta di Regolamento e-Privacy. Al contrario degli OTT, ad oggi le società di comunicazione elettronicae i fornitori di accesso ad Internet devono conservare, con rigide procedure di sicurezza, i tabulati di traffico telefonico da rendere disponibili in caso di richieste da parte dell’Autorità giudiziaria. Il rigore che il legislatore riserva ai dati di traffico riguarda sia la loro conservazione, sia il loro ulteriore utilizzo per altre finalità.

In aggiunta ai citati obblighi, gli operatori di telecomunicazioni, in quanto fornitori di servizi di comunicazione elettronica, sono soggetti ad un insieme di obblighi a tutela dell’utenza previsti dalla normativa europea e nazionale di settore. L’offerta di qualsiasi servizio di comunicazione elettronica è soggetta ad obblighi sulla trasparenza, alla pubblicazione di informazioni, alla stipula dei contratti, alle prestazioni ai fini di giustizia, in linea con quanto sancito dal vigente Codice delle comunicazioni elettroniche a recepimento delle Direttive europee.

Nel corso delle audizioni alcuni soggetti hanno rappresentato che, a differenza degli operatori di telecomunicazione, ai fornitori di servizi ed applicazioni web, non essendo provider autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, non si applicano gli obblighi previsti dalla normativa di settore. La fruizione di servizi ed applicazioni offerti da provider OTT-, infatti, spesso avviene senza che l’utente possa esprimersi sul trattamento dei dati personali effettuato dal provider; in tal caso, infatti, si presuppone che l’utente dia il consenso a tutte le condizioni di utilizzo, comprendenti anche quelle relative al trattamento dei propri dati personali. L’utente, pertanto, spesso è ignaro non solo di dove risiedano i propri dati, ma anche dell’uso che ne fa l’OTT.

Un esempio, presentato in audizione, è fornito dai c.d. “servizi di localizzazione” erogati dagli OTT tramite apposite applicazioni: sebbene il dato generato dall’utente, e che deve essere utilizzato per erogare il servizio, è lo stesso sia per gli OTT che per le società di telecomunicazione, solo queste ultime, per offrire il suddetto servizio innovativo, non possono servirsi del dato di traffico associato all’utente che lo produce: non gli è consentito, per la normativa sul trattamento dei dati personali, associare il “dato tecnico” al “dato cliente”. Il dato di traffico che utilizzano gli OTT per offrire il servizio, però, è lo stesso che servirebbe alle società di telecomunicazione, che per erogare servizi innovativi ai clienti e per poter utilizzare i dati di traffico generati da questi servizi, dovrebbero ottenere dagli utenti tanti consensi specifici quanti sono i servizi innovativi disponibili. In mancanza di consensi specifici da parte dei clienti, i servizi innovativi non possono essere erogati, riducendo la gamma di offerte potenzialmente disponibili in capo all’operatore di telecomunicazioni. Diverso è il caso di servizi innovativi come “la domotica”, offerti dalle società di telecomunicazione, poiché il dato di traffico risulta essere già associato al medesimo cliente/utente che lo produce. In definitiva, le società di telecomunicazione hanno rappresentato che, avendo maggiori difficoltà, rispetto ad altri soggetti che operano sul mercato, ad offrire servizi innovativi, proprio perché risulta essere molto complesso ottenere consensi specifici per ogni singolo servizio innovativo, non possono lavorare con l’interezza dei dati della retee conseguentemente non riescono ad ottenere campioni statisticamente significativi. Esse, pertanto, hanno segnalato che i loro clienti sono esclusi dal beneficio del legittimo interesse, a differenza di quanto avviene per gli utenti degli operatori OTT.

Fonte: Rapporto 2020 AGCOM, AGCM E GARANTE sui Big Data

Parole chiave
Banca dati