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01/01/2004 MASSIMARIO: Lavoro e previdenza - Casi particolari: agenzie regionali per l'impiego

SOGGETTI PUBBLICI - Settori di attività - Lavoro e previdenza - Casi particolari - Agenzie regionali per l´impiego

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Le Agenzie regionali per l´impiego istituite dalla legge n. 56/1987, in quanto soggetti pubblici, soggiacciono alla speciale disciplina prevista dagli artt. 27 e 22, comma 3 della legge n. 675/1996, che consentono il trattamento dei dati solo se previsto da apposite previsioni di legge.

Ne consegue che va esclusa la possibilità di rendere pubbliche le liste di mobilità in favore di aziende o associazioni di categoria che ne facciano richiesta, in quanto la normativa di settore (artt. 6 e ss. della legge n. 223/1991; d.lg. n. 469/1997; decreto del Ministero del lavoro dell´8 maggio 1998, pubblicato sulla G.U. del 6 giugno 1998) prevede un obbligo di connessione e di scambio dei dati solo tra soggetti specificamente individuati (Ministero del lavoro, regioni, enti locali, imprese di fornitura di lavoro temporaneo e soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro).

  • Garante 12 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 55 [doc. web n. 42272]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"

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