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01/01/2004 MASSIMARIO: Soggetti pubblici - Settori di attivita': comuni e province

SOGGETTI PUBBLICI - Settori di attività - Comuni e province

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La legge n. 675/1996 non ha abrogato il regime di pubblicità delle deliberazioni comunali e provinciali contenuto nella legge n. 142/1990 e, per quanto concerne la regione Trentino Alto-Adige, nella legge regionale n. 1/1993: tali normative permettono la conoscibilità pressocché indifferenziata di tali delibere attraverso la loro pubblicazione nei rispettivi albi pretori. In ogni caso, rimangono fermi il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 23, comma 4 della legge n. 675/1996), nonché i requisiti di pertinenza e non eccedenza dei dati (art. 9), che obbligano le amministrazioni ad operare una selezione delle informazioni - specie sensibili - il cui inserimento sia necessario per la realizzazione delle finalità cui le singole delibere sono preordinate.

  • Garante 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 133 [doc. web n. 30951]


I comuni, al pari degli altri soggetti pubblici, non devono richiedere il consenso degli interessati per poter trattare i dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche, essendo sufficiente che i singoli trattamenti siano riconducibili - al pari dei dati trattati - alle finalità istituzionali dell´ente e che siano concretamente rispettate eventuali specifiche limitazioni poste da norme speciali di riferimento.

  • Garante 16 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 7 [doc. web n. 42320]


Non contrasta con i principi di liceità e correttezza nel trattamento dei dati personali posti dall´art. 9 della legge n. 675/1996 l´acquisizione da parte di un´amministrazione comunale della copia di una sentenza penale emessa nei confronti dell´interessato, dipendente del Comune, al fine di utilizzarne i dati esclusivamente per motivi inerenti allo svolgimento del procedimento disciplinare instaurato nei confronti dello stesso dipendente.

  • Garante 12 luglio 1999, in Bollettino n. 9, pag. 51 [doc. web n. 39660]


Alla luce del dettato dell´art. 27 della legge n. 675/1996, che consente il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, è legittimo il trattamento effettuato da un Comune in relazione ai dati contenuti nei questionari compilati dai genitori che intendono usufruire degli asili nido comunali, in quanto normativamente previsto dal d.lg. n. 109/1998, contenente "definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell´art. 59, comma 51 della legge n. 449/1997"; resta fermo , in ogni caso, il rispetto delle altre disposizioni della legge n. 675/1996, quali quelle concernenti la qualità dei dati, la loro pertinenza, l´informativa agli interessati e le misure di sicurezza - artt. 9, 10 e 15 della legge - (provvedimento assunto dal Garante a seguito dell´instaurazione di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c).

  • Garante 9 settembre 1999, in Bollettino n. 9, pag. 74 [doc. web n. 40537]


Nessuna disposizione della legge n. 675/1996 - in specie, l´art. 9, che al comma 1, lett. d), stabilisce il principio di pertinenza in materia di trattamento dei dati personali - impedisce in via generale alla polizia municipale di indicare le generalità degli agenti verbalizzanti nei verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada, conformi all´originale e redatti con sistemi meccanizzati. Tali verbali vanno compilati secondo le norme speciali che regolano i relativi modelli, contenute nel regolamento di attuazione al Codice della strada approvato con d.P.R. n. 495/1992 - e successive modificazioni ed integrazioni -, che disciplinano direttamente i relativi procedimenti sanzionatori amministrativi, e che non sono state abrogate o modificate dalla legge n. 675/1996.

  • Garante 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 9 [doc. web n. 41067]


È legittima la temporanea conservazione, da parte del competente servizio sociale di un comune, dei dati relativi all´avvenuto allontanamento di minori dalla residenza familiare ed al loro affidamento a strutture del comune quando sussistano giustificate finalità e siano state adottate misure atte alla protezione delle informazioni stesse (nella specie i dati conservati dal Settore servizi alla famiglia del comune erano finalizzati al recupero del contributo di mantenimento in comunità dovuto per legge dai genitori. I dati detenuti presso il Settore servizi educativi, poi, erano stati in parte trasformati in forma anonima e, in parte, l´amministrazione aveva provveduto alla restituzione dei documenti agli interessati ed alla comunicazione di alcune modifiche intervenute ai soggetti a cui i dati erano stati trasmessi).

  • Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 40 [doc. web n. 1065835]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"

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