EntiOnLine
Categorie
indietro
30/04/2019 Trattamenti per fini amministrativi: disposizioni anticipate di testamento (DAT)

Disposizioni anticipate di testamento (DAT)

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

L’Autorità si è occupata degli aspetti relativi alla protezione dei dati personali delle disposizioni anticipate di testamento (Dat) previste dalla legge n. 219/2017. In particolare, l’Ufficio ha partecipato al tavolo di lavoro presso il Ministero della salute per la costituzione della banca dati nazionale delle Dat da istituire presso il Dicastero ai sensi della legge n. 205/2017.

In occasione dei lavori del tavolo è stata formulata una richiesta di parere al Consiglio di Stato, attesa la difficoltà interpretativa della normativa di settore e il necessario raccordo della stessa con le contestuali disposizioni in materia dettate dalla legge n. 205/2017. La richiesta di parere ha riguardato anche questioni legate all’effettiva utilizzabilità della banca dati nazionale Dat concernenti profili rilevanti rispetto al trattamento dei dati personali indicati nelle Dat.

Il Consiglio di Stato, con parere del 18 luglio 2018, nel riconoscere le difficoltà interpretative delle norme che regolano la materia e la necessità di dare effettiva attuazione ai precetti legislativi, ha fornito indicazioni puntuali anche in merito al tenore letterale delle disposizioni contenute nelle predette normative. In particolare, è stato ritenuto che, su richiesta dell’interessato, copia delle Dat possa essere inviata alla banca dati nazionale da parte dell’Ufficiale di stato civile o della struttura sanitaria alle quali sono state consegnate. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che alla banca dati nazionale potrà accedere il medico che ha in cura l’interessato e il fiduciario sino a quando è in carica.

Contestualmente ai lavori del tavolo per la costituzione della banca dati nazionale delle Dat, l’Ufficio è stato chiamato dalle regioni a interloquire in merito alla possibilità, conferita alle stesse dal legislatore nazionale, di regolamentare, entro limiti definiti, la raccolta di copia delle Dat in una banca dati regionale.

Al riguardo, nelle more della costituzione della banca dati nazionale, l’Ufficio ha richiamato gli interlocutori istituzionali a porre in essere sistemi “dialoganti”, che assicurino livelli di protezione dei dati personali omogenei sul territorio nazionale, in un contesto in cui il principio di autodeterminazione informativa si affianca a quello dell’autodeterminazione terapeutica.

Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018

Banca dati