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01/04/2004 MASSIMARIO: Dati giudiziari

CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI - Dati giudiziari

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Le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, disciplinari e giurisdizionali instaurati nei confronti di un interessato non rientrano nell´ambito di applicazione dell´art. 24 della legge n. 675/1996, che concerne esclusivamente i dati idonei a rivelare taluni provvedimenti giudiziari di carattere penale (e cioè quelli previsti dall´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 c.p.p.)

  • Garante 28 aprile 1999, in Bollettino n. 8, pag. 35 [doc. web n. 39712]

Ai fini del trattamento dei dati sensibili e di carattere giudiziario, i soggetti pubblici devono procedere alla notificazione una tantum in forma semplificata ex art. 7, comma 5 bis della legge n. 675/1996, ad eccezione dei trattamenti finalizzati all´adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, per i quali, invece, vale l´esonero stabilito dal comma 5 ter, lett. e) dello stesso articolo. Ove dovuta, la notificazione dev´essere redatta secondo il modello approvato dal Garante.

  • Garante 14 maggio 1999, in Bollettino n. 8, pag. 7 [doc. web n. 38977]

La disciplina introdotta dal d.lg. n. 135/1999 rende ammissibile il trattamento dei dati di carattere giudiziario da parte delle amministrazioni pubbliche nell´ambito del rapporto di lavoro e, in particolare, per svolgere attività dirette all´accertamento della responsabilità disciplinare dei dipendenti (art. 9, comma 2, lett. g).

  • Garante 12 luglio 1999, in Bollettino n. 9, pag. 51 [doc. web n. 39660]

L´art. 24 della legge n. 675/1996 prevede particolari garanzie per il trattamento dei dati di carattere giudiziario, in riferimento, però, non a tutti gli atti di natura giudiziaria, ma ai soli provvedimenti puntualmente elencati nell´art. 686, commi 1, lett. a) e d), 2 e 3, c.p.p.; la sentenza applicativa di una pena detentiva su richiesta delle parti non rientra tra tali provvedimenti.

  • Garante 12 luglio 1999, in Bollettino n. 9, pag. 51 [doc. web n. 39660]

L´annotazione inserita dalla Direzione generale per il personale militare, sul documento matricolare di un ufficiale della Marina militare, della decisione adottata nei suoi confronti dal giudice per l´udienza preliminare, come pure la trasmissione del documento all´ufficio presso il quale il militare presta servizio, al fine dell´espletamento di una pratica stipendiale, non comportano violazione dell´art. 24 della legge n. 675/1996. Il d.lg. n. 135/1999, all´art. 9, rende infatti lecito il trattamento dei dati personali relativi ai provvedimenti giudiziari menzionati nell´art. 24 della legge, ove effettuato per finalità di gestione del rapporto di lavoro.

  • Garante 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 30 [doc. web n. 40615]

È lecito il trattamento di dati giudiziari da parte di una pubblica amministrazione, se effettuato per finalità di gestione del rapporto di lavoro e nel rispetto del principio generale di pertinenza e non eccedenza, limitandolo alle sole ipotesi previste dalla normativa sulla tutela dei dati personali (fattispecie relativa alla conservazione nell´ archivio centrale della Direzione per il personale militare dello stato matricolare di un ufficiale di Marina contenente dati, aggiornati, relativi ad un procedimento penale definito da tempo con una sentenza di patteggiamento).

  • Garante 17 aprile 2003 [doc. web n. 1054689]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003

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